Corte costituzionale
Sentenza n. 388/1992
Corte cost., sent. 30 luglio 1992, n. 388
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 388/1992
- Data di deposito
- 30 luglio 1992
- Data di decisione
- 21 luglio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:388
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 832 del 9 dicembre 1986
- art. 4, comma 1, legge n. 15 del 6 febbraio 1987
- art. 4, comma 2, legge n. 15 del 6 febbraio 1987
Parametri
Massime
Massima n. 18799
Gli interessi che il legislatore ha inteso tutelare con l'art. 4 d.l. n. 832/1986 conv. il l. n. 15/1987, - che consente all'autorita' comunale di precludere nel proprio territorio determinate attivita' commerciali incompatibili con la tutela delle tradizioni locali e delle aree di particolare interesse -, trovano fondamento nell'art. 9 Cost. che impegna la Repubblica ad assicurare, tra l'altro, la tutela del patrimonio culturale comunale e dell'ambiente, ad assecondare la formazione culturale dei cittadini e ad arricchire quella esistente a valorizzare il progresso spirituale e ad acuire la sensibilita' dei cittadini come persone; la citata norma rappresenta altresi', un ulteriore tentativo del legislatore, gia' perseguito con numerosi interventi legislativi, fra cui la l. n. 1089/1939 per la tutela dei beni d'interesse storico ed archeologico, la legislazione urbanistica e la l. n. 426/1971 contenente una programmazione dello sviluppo commerciale, volto ad assicurare la tutela delle tradizioni locali e delle aree di particolare interesse site nel territorio dei comuni, minacciate dalle moltiplicazioni degli esercizi commerciali che, sostituendo quelli tradizionali, producono effetti dannosi e distorsivi delle predette aree. - Sul contenuto dell'art. 9 Cost. v. S. n. 118/1990.
Massima n. 18800
Nel garantire la liberta' d'iniziativa econimica privata, l'art. 41 Cost., consente l'apposizione di limiti al suo esercizio, subordinandola ad una duplice condizione; richiedendo cioe', sotto l'aspetto sostanziale, che essa non si svolga in contrasto con i fini della utilita' sociale e, sotto l'aspetto formale, che si effettui una disciplina ad opera della legge; nella disposizione di cui all'impugnato art. 4 d.l. n. 832/1986, che consente all'autorita' comunale di precludere determinate ativita' commerciali ritenute incompatibili con la tutela delle tradizioni locali e delle aree di particolare interesse site nel territorio comunale, ricorrono entrambe le condizioni essendo, sotto l'aspetto sostanziale, chiaramente indicati sia i fini di utilita' sociale da realizzare, consistenti appunto nella tutela dei suddetti valori, che i mezzi per raggiungere tale risultato; sotto l'aspetto formale, trattandosi di riserva relativa, e' sufficiente che la legge stabilisca i principi e le direttrici entro le quali l'azione amministrativa deve svolgersi, condizioni queste soddisfatte dalla norma impugnata che ha stabilito, gli obiettivi della tutela, l'oggetto dell'intervento autorizzativo, gli strumenti dell'intervento, la nuova classificazione degli esercizi commerciali ed il riconoscimento in astratto delle incompatibilita'. Ne' puo' dirsi violato il principio della imparzialita' della pubblica amministrazione, quale conseguenza della ritenuta ma non sussistente inosservanza del principio di legalita', essendo altresi' evidente che le imposizioni concrete derivanti dall'applicazione della legge impugnata si effettuano a mezzo dell'apposito procedimento amministrativo soggetto alle regole e alla disciplina specificatamente approntata dalle leggi in materia le quali assicurano ampia tutela degli interessi privati. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost., dell'art. 4 d.l. 9 dicembre 1986 n. 832 conv. in l. 6 febbraio 1987, n. 15). - S. n. 97/1969. - Sui limiti del sindacato della Corte costituzionale in ordine al concetto di utilita' sociale v. S. nn. 63/1991, 446/1988 e 20/1980. - Sul rispetto del principio della riserva di legge e sui poteri attribuiti all'autorita' amministrativa v. s. nn. 1/1963, 39/1963, 46/1963 e 40/1964.
Massima n. 18801
Il potere conferito ai Comuni dall'art. 4 d.l. n. 832 del 1986, conv. in l. n. 15 del 1987, di vietare, in sede di vidimazione delle autorizzazioni, lo svolgimento di attivita' commerciali ritenute incompatibili con la tutela delle tradizioni locali e delle aree di particolare interesse non puo' riguardare solo le attivita' non ancora intraprese alla data di entrata in vigore dell'impugnato d.l. n. 832/1986, ma deve essere ritenuto riferibile, in virtu' d'interpretazione adeguatrice ai precetti Costituzionali (artt. 3, 9 e 41 Cost.), anche alle attivita' gia' svolte precedentemente all'entrata in vigore del decreto legge, dovendo essere garantita la parita' di trattamento nell'accesso e nella permanenza nel mercato, non avendo alcuna giustificazione il discrimine temporale a fronte della necessita' di tutelare le aree del territorio nazionale di rilevante interesse. Cosi' interpretata la norma in questione, deve escludersi che essa violi il principio di eguaglianza e quello della liberta' di concorrenza. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione, in riferimento agli artt. 3 e 41 u.c. Cost., dell'art. 4, secondo comma, d.l. 9 dicembre 1986 n. 832 conv. in l. 6 febbraio 1987 n. 15, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 u.c. Cost.). - In tema di discrimine temporale e principio di uguaglianza v. s. n. 105/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione) convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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