Corte costituzionale

Sentenza n. 380/1992

Corte cost., sent. 29 luglio 1992, n. 380

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
380/1992
Data di deposito
29 luglio 1992
Data di decisione
21 luglio 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:380

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 742 del 7 ottobre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 18689

Riguardo alla cd. "giurisdizione professionale" - sopravvissuta quale giurisdizione speciale in forza della VI disp. trans. e fin. Cost., e tuttora soggetta ad una disciplina sostanzialmente precostituzionale - la mancata sospensione, durante il periodo feriale, del termine per ricorrere al Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti avverso le decisioni disciplinari dei Consigli provinciali, sottrae al professionista la piena possibilita' di avvalersi della difesa tecnica, necessaria al fine di un'adeguata impugnativa della decisione, in guisa che lo stesso diritto ad impugnare i provvedimenti disciplinari risulta sostanzialmente menomato e posto in una posizione deteriore rispetto all'analogo diritto valevole nell'ambito delle altre giurisdizioni (ordinaria, amministrativa nonche' militare). E' percio' illegittimo costituzionalmente - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 1, l. 7 ottobre 1969 n. 742, nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti. - Sulle (diverse) garanzie difensive dei pubblici dipendenti e dei magistrati nel procedimento disciplinare, v. rispettivamente S. nn. 145/1976 e 239/1988; sulla cd. "giurisdizione professionale" v. S. n. 284/1986; sulla ricorribilita' per cassazione come indice della natura giurisdizionale di un provvedimento, v. S. nn. 284/1986, 175/1980, 110/1977, 27/1972 e 114/1970; sul fondamento dell'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale (necessita' di assicurare riposo ad avvocati e procuratori legali), v. S. n. 255/1987, O. n. 61/1992; sulla necessita' della sospensione quando la possibilita' di agire in giudizio costituisca l'unico rimedio per far valere un diritto, v. S. nn. 49/1990, 255/1987, 40/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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