Corte costituzionale
Sentenza n. 380/1992
Corte cost., sent. 29 luglio 1992, n. 380
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 380/1992
- Data di deposito
- 29 luglio 1992
- Data di decisione
- 21 luglio 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:380
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 742 del 7 ottobre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 18689
Riguardo alla cd. "giurisdizione professionale" - sopravvissuta quale giurisdizione speciale in forza della VI disp. trans. e fin. Cost., e tuttora soggetta ad una disciplina sostanzialmente precostituzionale - la mancata sospensione, durante il periodo feriale, del termine per ricorrere al Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti avverso le decisioni disciplinari dei Consigli provinciali, sottrae al professionista la piena possibilita' di avvalersi della difesa tecnica, necessaria al fine di un'adeguata impugnativa della decisione, in guisa che lo stesso diritto ad impugnare i provvedimenti disciplinari risulta sostanzialmente menomato e posto in una posizione deteriore rispetto all'analogo diritto valevole nell'ambito delle altre giurisdizioni (ordinaria, amministrativa nonche' militare). E' percio' illegittimo costituzionalmente - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 1, l. 7 ottobre 1969 n. 742, nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti. - Sulle (diverse) garanzie difensive dei pubblici dipendenti e dei magistrati nel procedimento disciplinare, v. rispettivamente S. nn. 145/1976 e 239/1988; sulla cd. "giurisdizione professionale" v. S. n. 284/1986; sulla ricorribilita' per cassazione come indice della natura giurisdizionale di un provvedimento, v. S. nn. 284/1986, 175/1980, 110/1977, 27/1972 e 114/1970; sul fondamento dell'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale (necessita' di assicurare riposo ad avvocati e procuratori legali), v. S. n. 255/1987, O. n. 61/1992; sulla necessita' della sospensione quando la possibilita' di agire in giudizio costituisca l'unico rimedio per far valere un diritto, v. S. nn. 49/1990, 255/1987, 40/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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