Corte costituzionale
Sentenza n. 373/1992
Corte cost., sent. 27 luglio 1992, n. 373
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 373/1992
- Data di deposito
- 27 luglio 1992
- Data di decisione
- 9 luglio 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:373
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, comma 1, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 101, comma 1, Costituzione
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 18679
Riguardo al principio - essenziale nell'ordinamento democratico (art. 1 Cost.) - della pubblicita' dei giudizi e in particolare dei giudizi penali, va ribadito che agli interessi che esso e' inteso a garantire, possono a volte contrapporsene altri, per la salvaguardia dei quali al principio della pubblicita' e' possibile derogare, come del resto e' espressamente previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con legge n. 848 del 1955, a cui fa riferimento l'art. 2, primo comma, della legge delega n. 81 del 1987. Ma poiche' - come gia' rilevato - la valutazione e il bilanciamento di tali interessi rientrano nella discrezionalita' del legislatore, al quale, specie in rapporto al tempo e all'oggetto del processo, si offre in proposito una varieta' di possibili soluzioni, non e' sindacabile dalla Corte costituzionale la scelta posta in essere con l'art. 441, primo comma, cod.proc.pen., che per il giudizio abbreviato, in considerazione delle esigenze di celerita', oltre che di riservatezza, proprie di tale rito, prevede che esso abbia luogo in camera di consiglio, senza pubblicita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 101, primo comma, cod.proc.pen., dell'art. 441, primo comma, cod.proc.pen.). - Nello stesso senso, riguardo ad analoga questione concernente l'art. 247 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale: S. n. 69/1991; - Riguardo ad altre questioni in cui si era invocata l'applicazione del principio della pubblicita' dei processi: S. n. 50/1989, 212/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi;
Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 101, primo comma, della Costituzione, sollevata dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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