Corte costituzionale

Sentenza n. 373/1992

Corte cost., sent. 27 luglio 1992, n. 373

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
373/1992
Data di deposito
27 luglio 1992
Data di decisione
9 luglio 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:373

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18679

Riguardo al principio - essenziale nell'ordinamento democratico (art. 1 Cost.) - della pubblicita' dei giudizi e in particolare dei giudizi penali, va ribadito che agli interessi che esso e' inteso a garantire, possono a volte contrapporsene altri, per la salvaguardia dei quali al principio della pubblicita' e' possibile derogare, come del resto e' espressamente previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con legge n. 848 del 1955, a cui fa riferimento l'art. 2, primo comma, della legge delega n. 81 del 1987. Ma poiche' - come gia' rilevato - la valutazione e il bilanciamento di tali interessi rientrano nella discrezionalita' del legislatore, al quale, specie in rapporto al tempo e all'oggetto del processo, si offre in proposito una varieta' di possibili soluzioni, non e' sindacabile dalla Corte costituzionale la scelta posta in essere con l'art. 441, primo comma, cod.proc.pen., che per il giudizio abbreviato, in considerazione delle esigenze di celerita', oltre che di riservatezza, proprie di tale rito, prevede che esso abbia luogo in camera di consiglio, senza pubblicita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 101, primo comma, cod.proc.pen., dell'art. 441, primo comma, cod.proc.pen.). - Nello stesso senso, riguardo ad analoga questione concernente l'art. 247 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale: S. n. 69/1991; - Riguardo ad altre questioni in cui si era invocata l'applicazione del principio della pubblicita' dei processi: S. n. 50/1989, 212/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi;

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 101, primo comma, della Costituzione, sollevata dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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