Corte costituzionale

Sentenza n. 372/1992

Corte cost., sent. 27 luglio 1992, n. 372

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
372/1992
Data di deposito
27 luglio 1992
Data di decisione
9 luglio 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:372

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 2, legge n. 175 del 2 maggio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 18736

Per contestare, in riferimento al principio di eguaglianza, la legittimita' costituzionale della norma (art. 2 della legge n. 576 del 1980 e successive modifiche) che nei riguardi degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori, limita la base di computo della pensione di vecchiaia ai soli redditi dichiarati escludendone quelli successivamente accertati, non puo' trarsi utile elemento di comparazione - contro quanto ritenuto nel caso dal giudice a 'quo' - dalle disposizioni (legge n. 424 del 1966) che per i titolari di pensione a carico dello Stato o di altro ente pubblico, escludono la riduzione del diritto al godimento della pensione a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare. E cio' non tanto per la non assimilabilita', ai fini della generale disciplina pensionistica, delle categorie dei lavoratori dipendenti (dello Stato e dagli altri enti pubblici) e dei liberi professionisti, quanto piuttosto sotto il profilo oggettivo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175).

Massima n. 18737

L'art. 36 della Costituzione, e' disposizione che trova applicazione anche in materia pensionistica, con l'equiparazione della pensione alla retribuzione differita, ma esclusivamente per i rapporti di lavoro dipendente. Non si puo' quindi basare su di essa (anziche' su altre norme volte a fissare i principi del sistema di previdenza per la generalita' dei cittadini che vivono con il proprio lavoro) la sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale della norma che, nei confronti degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza degli avvocati e procuratori, limita la base di computo della pensione di vecchiaia ai soli redditi dichiarati, escludendo l'ammontare dei redditi risultanti dai successivi accertamenti fiscali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, in parte 'qua').

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'art. 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576 concernente la riforma della previdenza forense), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Genova con ordinanza emessa il 3 gennaio 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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