Corte costituzionale

Sentenza n. 369/1992

Corte cost., sent. 27 luglio 1992, n. 369

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
369/1992
Data di deposito
27 luglio 1992
Data di decisione
9 luglio 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:369

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, all.tab..B, legge n. 415 del 31 dicembre 1991
  • art. 2, comma 11, legge n. 415 del 31 dicembre 1991

Parametri

  • art. 119, Costituzione
  • art. 81, Costituzione
  • art. 38, statuto regione Sicilia
  • art. 27, legge n. 468 del 5 agosto 1978
  • art. 15, legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • art. 51, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 3, comma 6, legge n. 158 del 14 giugno 1990

Massime

Massima n. 18725

L'autonomia finanziaria regionale non e' definita, a livello costituzionale, in termini quantitativi, sicche' nella determinazione dei trasferimenti vi e' discrezionalita' del legislatore statale, il quale deve assicurare la corrispondenza fra "bisogni regionali" e "mezzi finanziari" per farvi fronte, ma operando sempre una valutazione comparativa delle esigenze generali. - S. nn. 381/1990, 307/1983; con riguardo all'erogazione del contributo di solidarieta' regionale alla Regione siciliana, v. S. n. 87/1987 nonche' la successiva massima B.

Massima n. 18726

La (ulteriore) riduzione - disposta dalla legge finanziaria 1992 - degli accantonamenti per il contributo di solidarieta' nazionale alla Regione siciliana e' frutto di una valutazione non irragionevole del legislatore statale, in quanto riflette l'urgenza di arginare l'espansione del 'deficit' pubblico senza alterare - atteso il carattere aggiuntivo del contributo - la complessiva rispondenza fra bisogni fondamentali della Regione e mezzi finanziari per farvi fronte. L'indicazione del contributo fra le voci del fondo speciale della legge finanziaria non puo' pero' intendersi come sostitutiva dell'assegnazione quinquennale di esso, prevista dall'art. 38 dello Statuto siciliano: tale determinazione dovra' avvenire, per il quinquennio di riferimento, con distinta disposizione di legge e con possibilita' di ricorrere a ulteriori mezzi di copertura, fermo restando che l'adozione e le verifiche dei dati per il relativo computo sono demandati al discrezionale apprezzamento dello Stato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma secondo, l. 31 dicembre 1991 n. 415, e dell'allegata tabella B, sollevata in riferimento all'art. 38 dello Statuto siciliano, nonche' - con richiamo non pertinente - all'art. 81 cost.). - V., S. n. 87/1987; anche (con riguardo ai limiti imposti dalle oggettive disponibilita' finanziarie). S. nn. 455/1990, 307/1983 e O. n. 40/1991.

Massima n. 18727

La copertura degli oneri d spesa derivanti dal rinnovo dei contratti del personale regionale per il triennio 1992/94, e' astrattamente assicurato - quanto meno per l'anno 1992 - dall'incremento, in misura corrispondente al tasso programmato di inflazione 1992/94, del fondo comune regionale, nel quale confluiscono ora gli stanziamenti integrativi previsti dal d.l. n. 326 del 1990 (art. 5, comma terzo, legge finanziaria 1992); nell'eventualita' - derivante non tanto dalla legge, ma una sua distorta applicazione - che il costo effettivo dei contratti risultasse maggiore, sussiste a garanzia dell'autonomia regionale, il rimedio del conflitto di attribuzione (e, ancor prima, il controllo della Corte dei conti sul d.P.R. di attuazione dell'accordo 1991/93). D'altra parte, la determinazione del fondo comune solo per l'anno 1992, se comporta una innegabile disarmonia rispetto ad oneri continuativi che si proiettano anche sugli oneri successivi - d'onde l'urgenza di una comparata razionalizzazione del sistema - non esime il legislatore statale dall'obbligo di incrementare il fondo comune anche per il 1993 e il 1994 (e per gli anni successivi), in guisa da assicurare comunque la necessaria corrispondenza tra bisogni regionali e mezzi finanziari. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma undicesimo, l. 31 dicembre 1991 n. 415, in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost., nonche' all'art. 27, l. 5 agosto 1978 n. 468, all'art. 3, comma sesto, l. 14 giugno 1990 n. 158, all'art. 15, l. 29 marzo 1983 n. 93, e all'art. 51, l. 23 dicembre 1978 n. 833). - Sul principio di corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari, v., S. nn. 283/1991, 381/1990, 452/1989, 245/1984.

Massima n. 18728

Il principio di necessaria corrispondenza tra bisogni regionali e mezzi finanziari non consente al legislatore statale di addossare ai bilanci regionali oneri di spesa che non dipendono da decisioni imputabili alle regioni. - V., massima precedente (e ivi richiami).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)" e dell'allegata tabella B, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 38 dello Statuto regionale siciliano e all'art. 81 della Costituzione;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, undicesimo comma, della citata legge 31 dicembre 1991, n. 415, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Veneto e Lombardia, in riferimento agli artt. 81 e 119 della Costituzione, nonché all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'art. 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158, all'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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