Corte costituzionale

Sentenza n. 365/1992

Corte cost., sent. 27 luglio 1992, n. 365

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
365/1992
Data di deposito
27 luglio 1992
Data di decisione
9 luglio 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:365

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 4, legge n. 865 del 22 ottobre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 18709

L'art. 42, terzo comma, Cost., prevedente la espropriabilita', per ragioni di interesse generale e salvo indennizzo, della proprieta' privata, e' applicabile non soltanto agli atti espropriativi in senso proprio ma anche a quelli inerenti all'occupazione del bene, imponendo un giusto indennizzo anche per la durata dell'occupazione che impedisce al proprietario il pieno godimento del bene.

Massima n. 18710

Il principio del giusto indennizzo di cui all'art. 42, terzo comma, Cost., opera, come gia' affermato, non soltanto nei confronti dei soggetti passivi dell'espropriazione, ma anche nei confronti di quelli che la promuovono i quali hanno interesse a che l'indennizzo non travalichi la giusta misura prescritta dalla citata norma costituzionale. - S. n. 173/1991.

Massima n. 18711

L'apprensione del bene attraverso l'occupazione concreta rappresenta una fase autonoma del procedimento ablativo e deve percio' essere munita delle necessarie garanzie a favore di tutti i soggetti implicati, sia rispetto all'elemento bene, oggetto dell'ablazione, sia nella corresponsione del giusto indennizzo (v. massima B) che concerne, sia pure nel quadro di distinte posizioni, il soggetto passivo dell'occupazione ed il soggetto che la promuove. La garanzia sancita dall'art. 24, primo comma, Cost., deve quindi operare anche riguardo ai soggetti che abbiano promosso l'occupazione dei beni. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma quarto, l. 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui non prevede che anche l'espropriante possa proporre opposizione davanti alla Corte di appello contro la determinazione delle indennita' di occupazione dei beni da espropriare, con atto di citazione notificato alle controparti nei modi ivi stabiliti e, quando l'espropriante sia il comune, con decorrenza del termine per l'opposizione dal giorno in cui sia pervenuta al comune stesso la comunicazione della determinazione di detta indennita' da parte della commissione prevista dall'art. 16.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma quarto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nella parte in cui non prevede che anche l'espropriante possa proporre opposizione davanti alla corte d'appello contro la determinazione dell'indennità di occupazione dei beni da espropriare, con atto di citazione notificato alle controparti nei modi ivi stabiliti e, quando l'espropriante sia il comune, con decorrenza del termine per l'opposizione dal giorno in cui sia pervenuta al comune stesso la comunicazione della determinazione di detta indennità da parte della commissione prevista dall'art. 16.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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