Corte costituzionale

Sentenza n. 354/1992

Corte cost., sent. 23 luglio 1992, n. 354

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
354/1992
Data di deposito
23 luglio 1992
Data di decisione
8 luglio 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:354

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, legge n. 537 del 26 settembre 1981
  • decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981

Parametri

Massime

Massima n. 18732

La puntuale determinazione del contenuto della domanda giudiziale ed il rapporto tra cause pendenti dinanzi a giudici ordinari diversi, oggetto di preliminare valutazione da parte del giudice a 'quo', sono sottratte al riesame del giudice di legittimita' costituzionale delle leggi. (Principi affermati dalla Corte, in giudizio riguardante la legittimita' costituzionale della mancata esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati per i terreni delle zone agricole "svantaggiate", escludendo che, nel caso, il giudizio del tribunale rimettente sulla rilevanza della questione sollevata potesse essere sindacato, con conseguente reiezione della eccezione di inammissibilita' formulata in proposito.)

Massima n. 18733

Nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale non e' consentito il sindacato sulla competenza del giudice rimettente a decidere la controversia di merito. (Principio affermato dalla Corte, in giudizio promosso dal tribunale di Firenze sulla legittimita' costituzionale della mancata esenzione, dal pagamento dei contributi agricoli unificati, per i terreni di zone "svantaggiate", nel respingere una eccezione di inammissibilita' avanzata in base all'assunto che la cognizione sulla domanda proposta spettasse alla competenza esclusiva del pretore, quale giudice del lavoro.)

Massima n. 18734

Non puo' sostenersi che la mancata previsione, nell'art. 13 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito con modificazioni in legge n. 537 del 1981, per i terreni agricoli compresi nelle zone considerate svantaggiate, della esenzione dal pagamento dei contributi unificati accordata per i terreni delle zone di montagna, dia luogo ad ingiustificata disparita' di trattamento lesiva dell'art. 3, Cost.. La corresponsione e l'ammontare dei contributi in questione, infatti, possono essere variamente regolati nel contesto di agevolazioni distinte, che tengano conto delle diverse cause e delle caratteristiche specifiche di depressione. E d'altra parte - come la Corte ha gia' rilevato - "il sistema di interventi per le zone agricole svantaggiate riveste aspetti distintivi di originale connotazione, rientrante in un "unicum" normativo sufficientemente razionale per gli effetti che ne derivano, senza che possano su di esso, pertanto, automaticamente incidere differenti principi che propriamente attengono, invece, ai terreni montani". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, come modificato dalla legge di conversione 26 settembre 1981, n. 537, in parte 'qua'). - Nello stesso senso, su analoga questione: S. n. 254/1989; - Sulla illegittimita' del decisivo rilievo gia' dato all'altitudine oltre i 700 metri per la concessione dell'esenzione dal pagamento dei contributi unificati per i terreni delle zone montane: S. n. 370/1985.

Massima n. 18735

E' da escludere che la direttiva del Consiglio della Comunita' economica europea n. 75/268, del 28 aprile 1975, attuata in Italia con legge 10 maggio 1976, n. 352, predisponendo un particolare regime di aiuti per l'agricoltura nelle zone di montagna e in talune zone svantaggiate, abbia introdotto fra tali zone una piena equiparazione, tale da far ritenere che l'art. 13 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, non prevedendo, per le zone svantaggiate, riguardo ai contributi agricoli unificati, l'esenzione stabilita per le zone montane, si sia posto in contrasto con essa. Nella normativa comunitaria, infatti, anche se in vista di omogenee finalita', sono considerate zone diverse (zone di montagna, zone minacciate di spopolamento e nelle quali e' necessario conservare l'ambiente naturale, zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici) secondo le cui caratteristiche puo' variare il contenuto degli aiuti. Cosicche', in presenza di fattispecie non omogenee ed indipendentemente dal rilievo che la direttiva comunitaria puo' assumere, non se ne puo' far discendere una assimilazione dei terreni qualificati di montagna dalla legge statale (allo specifico fine contributivo previdenziale) alle zone svantaggiate contemplate dalle direttive comunitarie, in modo da costruire interpretativamente, - come prospettato nel caso dal giudice rimettente - al di la' del dato legislativo, una categoria unitaria resistita dalle diverse ed autonome qualificazioni normative. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 11 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, come modificato dalla legge di conversione 26 settembre 1981, n. 537, in parte 'qua'.)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), come modificato dalla legge di conversione 26 settembre 1981, n. 537, sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 7 maggio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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