Corte costituzionale
Sentenza n. 344/1992
Corte cost., sent. 20 luglio 1992, n. 344
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 344/1992
- Data di deposito
- 20 luglio 1992
- Data di decisione
- 7 luglio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:344
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, legge n. 184 del 4 maggio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 18586
Nel contesto della disciplina dell'adozione legittimante di cui alla l. n. 184 del 1983, che e' volta ad attribuire al minore in stato di abbandono un ambiente familiare definitivamente stabile, costituendo a suo favore un vincolo di filiazione assimilato a quello della filiazione legittima, la scelta del legislatore di costruire come definitivo tale vincolo, indipendentemente dalle vicende della famiglia adottiva, e di escluderne quindi la revocabilita' - preordinando al fine della realizzazione di cosi' profondi e duraturi effetti, una procedura complessa, articolata in piu' fasi, onde accertare rigorosamente la esistenza dei presupposti oggettivi di una adozione nell'interesse del minore - muove in un ambito di discrezionalita' che non attinge alla irragionevolezza. Non puo' inoltre addursi, quale elemento di comparazione in ordine a detta irrevocabilita', la revoca dell'adozione in casi particolari, prevista dagli artt. 51 e 53 della stessa legge n. 184 del 1983 per eventi del tutto eccezionali nel rapporto tra adottante ed adottato, stante la diversita' di effetti e la non piena comparabilita' tra adozione legittimante e adozione in casi speciali e comunque, la mancanza in quest'ultima, della verifica che con l'affidamento preadottivo precede la definitivita' dell'adozione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, l. 4 maggio 1983, n. 184).
Massima n. 18587
Non possono trarsi utili argomenti a favore della previsione della revoca della adozione (v. massima A) ne' dalla Convenzione europea in materia di adozione di minori, in quanto essa non prevede la necessita' dell'istituto, bensi' impone cautele nel caso in cui la revoca sia ammessa, come puo' esserlo, in base ad una valutazione discrezionale di opportunita' operata dalla legge (art. 13), ne' tantomeno dall'art. 30 Cost., in considerazione del fatto che l'adozione di minori rappresenta uno dei modi con cui si tende, nel disegno normativo, e si deve tendere, nella concretezza della esperienza, a provvedere affinche' siano assolti i compiti dei genitori nei casi di loro incapacita'. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 10 e 30, Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, l. 4 maggio 1983, n. 184).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 30 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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