Corte costituzionale
Sentenza n. 336/1992
Corte cost., sent. 15 luglio 1992, n. 336
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 336/1992
- Data di deposito
- 15 luglio 1992
- Data di decisione
- 2 luglio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:336
Norme oggetto del giudizio
- art. 46, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 28 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 18607
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale non spetta al giudice delle leggi valutare l'entita' e la proporzionalita' dell'onere tributario, salvo il controllo sotto il profilo dell'arbitrarieta' od irrazionalita' della misura dell'imposizione. - S. nn. 62/1977 e 21/1975.
Massima n. 18608
L'esclusivo riferimento, ai fini dell'imposta di registro, in relazione agli atti di cessione di crediti, al valore nominale del credito e non invece all'effettivo corrispettivo della cessione, non e' arbitrario ne' in contrasto con il principio della capacita' contributiva dal momento che l'eventuale inadempimento totale o parziale del credito rappresenta un "posterius" rispetto al momento in cui avviene la cessione ed e' irrilevante ai fini della determinazione della base imponibile in quanto e' al momento della cessione che si determina la variazione, pari al valore nominale del credito, nel patrimonio dell'acquirente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 634, in riferimento all'art. 53 Cost.). - Sull'idoneita' del reddito catastale rivalutato a costituire indice di rilevamento della capacita' contributiva v. S. n. 586/1987.
Massima n. 18613
La disciplina della base imponibile nel caso di cessione di contratto che vede concorrere, diversamente da quanto stabilito nel caso di cessione dei crediti, il criterio del valore con quello del corrispettivo pattuito, trova la sua quantificazione nella diversita' dell'atto giuridico, assoggettato ad una diversa disciplina sostanziale implicante un complesso di rapporti trilaterali ed un'ampia tipologia di possibili prestazioni e controprestazioni e non puo', pertanto, essere utilmente invocata come "tertium comparationis". D'altra parte, anche a voler considerare la piu' limitata fattispecie di cessione di contratto in cui la prestazione sia costituita proprio dall'adempimento del debito, non gioverebbe - ai fini della denunciata disparita' di trattamento - la maggiore assimilabilita' alla fattispecie della cessione del credito, in quanto in tale caso troverebbe applicazione la disciplina prevista dell'art. 46 d.P.R. n. 634/1972, che ai fini dell'imposta di registro fissa il valore dei crediti in generale e non con esclusivo riferimento alla sola ipotesi della cessione degli stessi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46 d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 634, in riferimento all'art. 3 Cost..)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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