Corte costituzionale

Sentenza n. 336/1992

Corte cost., sent. 15 luglio 1992, n. 336

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
336/1992
Data di deposito
15 luglio 1992
Data di decisione
2 luglio 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:336

Norme oggetto del giudizio

  • art. 46, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 28 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 18607

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale non spetta al giudice delle leggi valutare l'entita' e la proporzionalita' dell'onere tributario, salvo il controllo sotto il profilo dell'arbitrarieta' od irrazionalita' della misura dell'imposizione. - S. nn. 62/1977 e 21/1975.

Massima n. 18608

L'esclusivo riferimento, ai fini dell'imposta di registro, in relazione agli atti di cessione di crediti, al valore nominale del credito e non invece all'effettivo corrispettivo della cessione, non e' arbitrario ne' in contrasto con il principio della capacita' contributiva dal momento che l'eventuale inadempimento totale o parziale del credito rappresenta un "posterius" rispetto al momento in cui avviene la cessione ed e' irrilevante ai fini della determinazione della base imponibile in quanto e' al momento della cessione che si determina la variazione, pari al valore nominale del credito, nel patrimonio dell'acquirente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 634, in riferimento all'art. 53 Cost.). - Sull'idoneita' del reddito catastale rivalutato a costituire indice di rilevamento della capacita' contributiva v. S. n. 586/1987.

Massima n. 18613

La disciplina della base imponibile nel caso di cessione di contratto che vede concorrere, diversamente da quanto stabilito nel caso di cessione dei crediti, il criterio del valore con quello del corrispettivo pattuito, trova la sua quantificazione nella diversita' dell'atto giuridico, assoggettato ad una diversa disciplina sostanziale implicante un complesso di rapporti trilaterali ed un'ampia tipologia di possibili prestazioni e controprestazioni e non puo', pertanto, essere utilmente invocata come "tertium comparationis". D'altra parte, anche a voler considerare la piu' limitata fattispecie di cessione di contratto in cui la prestazione sia costituita proprio dall'adempimento del debito, non gioverebbe - ai fini della denunciata disparita' di trattamento - la maggiore assimilabilita' alla fattispecie della cessione del credito, in quanto in tale caso troverebbe applicazione la disciplina prevista dell'art. 46 d.P.R. n. 634/1972, che ai fini dell'imposta di registro fissa il valore dei crediti in generale e non con esclusivo riferimento alla sola ipotesi della cessione degli stessi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46 d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 634, in riferimento all'art. 3 Cost..)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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