Corte costituzionale
Sentenza n. 335/1992
Corte cost., sent. 15 luglio 1992, n. 335
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 335/1992
- Data di deposito
- 15 luglio 1992
- Data di decisione
- 2 luglio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:335
Norme oggetto del giudizio
- tab.all.2, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
Parametri
Massime
Massima n. 18578
Nel sistema delineato dall'art. 64 del d.P.R. n. 761 del 1979, il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono state trasferite alle UU.SS.LL. deve essere inquadrato nei ruoli regionali con esclusivo riferimento alle qualifiche formali rivestite, alla data del 20 dicembre 1979, nell'ente o amministrazione di provenienza, senza alcun rilievo per le funzioni di fatto esplicate, anche a seguito di incarico formale, o per il livello retributivo riconosciuto.
Massima n. 18579
E' conforme al criterio generale, esente da censure di incostituzionalita', di cui all'art. 64, d.P.R. n. 761 del 1979 (v. massima A), che l'attribuzione di un incarico, quale nella specie quello di coordinatore, conferito al "medico igienista o di altri servizi", proveniente da enti locali, non assuma rilievo ai fini dell'inquadramento di tali dipendenti nei ruoli regionali e che sia stata conseguentemente omessa ogni differenziazione con il "medico igienista o di altri servizi" non coordinatore, poiche', a quest'ultimo riguardo, disporre la riduzione dei livelli di inquadramento e, quindi, l'accorpamento in un unico livello, di posizioni, qualifiche o funzioni prima distinte, rientra - nel passaggio da un ordinamento di personale ad un altro - nelle scelte discrezionali del legislatore, non censurabili se non per palese irrazionalita' o arbitrarieta'. Ne' puo' lamentarsi il trattamento deteriore dei medici in questione rispetto al "medico igienista primo dirigente", con il quale non vi e' possibilita' di comparazione sia per eterogeneita', stante la qualifica formale - e non incarico di funzioni - rivestita da quest'ultimo, sia per mancanza di elementi di identita' o di equivalenza tra le due figure, non essendo sufficiente al riguardo, perche' comune ad un'ampia e differenziata gamma di posizioni professionali, la presenza di funzioni di coordinamento nell'ambito dell'attivita' espletata da entrambi. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della tabella di "Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali" riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, limitatamente alle disposizioni riguardanti i "medici igienisti o di altri servizi" provenienti dagli enti locali).
Massima n. 18580
Il fine di non demotivare il pubblico dipendente non puo' essere addotto come limite alla discrezionalita' del legislatore in materia di organizzazione del personale, poiche' il buon andamento dell'amministrazione puo' anzi richiedere anche interventi legislativi non graditi al personale stesso. Peraltro, il mancato riconoscimento della posizione di coordinatore al "medico di altri servizi", ai fini dell'inquadramento nei ruoli regionali (v. massima B), non puo' neanche giustificare ragionevolmente il timore di una attenuazione della subordinazione tra coordinatore e coordinati, tanto piu' che la funzione di coordinamento non implica, di per se', una posizione di supremazia gerarchica. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della tabella di "Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali", riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, limitatamente alle disposizioni riguardanti i "medici igienisti o di altri servizi" provenienti dagli enti locali).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della tabella di "Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali", riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ("Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali"), sollevata dal Consiglio di Stato, Sez. V, giurisdizionale, con ordinanza del 17 dicembre 1991, limitatamente alle disposizioni riguardanti i "medici igienisti o di altri servizi" provenienti dagli enti locali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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