Corte costituzionale
Sentenza n. 332/1992
Corte cost., sent. 15 luglio 1992, n. 332
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 332/1992
- Data di deposito
- 15 luglio 1992
- Data di decisione
- 2 luglio 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:332
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 18526
A parita' di esposizione al rischio di infortunio sul lavoro, deve corrispondere parita' di tutela assicurativa, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto in base al quale il lavoro e' prestato. - Cfr. S. n. 476/1987.
Massima n. 18527
Ai fini dell'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L., la posizione del socio d'opera e dell'associato d'opera e' analoga - in quanto entrambi prestano lavoro sotto altrui direttive - e comporta un'eguale esposizione al rischio di infortunio, talche' l'inclusione dell'uno e non anche dell'altro nell'elenco degli assicurati viola il principio di eguaglianza (art. 3, comma primo Cost.) e, insieme, l'art. 38, comma secondo, Cost.. Va quindi dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 4, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2 del medesimo art. 4. - V. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2 del medesimo art. 4.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1992.
F.to: Aldo CORASANITI, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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