Corte costituzionale
Sentenza n. 32/1992
Corte cost., sent. 3 febbraio 1992, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/1992
- Data di deposito
- 3 febbraio 1992
- Data di decisione
- 22 gennaio 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 1, legge n. 386 del 15 dicembre 1990
- art. 11, comma 2, legge n. 386 del 15 dicembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 18031
Con la impugnativa - cosi' come formulata nel caso dai giudici remittenti - dell'art. 11, primo e secondo comma, l. 15 dicembre 1990, n. 386, nella parte in cui non prevede che il termine di 90 giorni entro il quale e' offerta all'imputato del reato di emissione di assegni a vuoto la possibilita' di pagare l'assegno e rendere cosi' improcedibile l'azione penale, decorra, per il fallito, dal momento della chiusura del fallimento, in sostanza si censura piu' in generale lo stato di indisponibilita' del proprio patrimonio in cui versa il fallito, status che, tuttavia, spiega effetti riflessi nella sfera penale anche sotto altri molteplici aspetti (negandogli la possibilita' di avvalersi di benefici come quelli previsti dagli artt. 62, n. 6, 641 e 162 cod. pen.), rispetto ai quali un meccanismo processuale analogo alla dilatazione del termine prospettata nel caso in questione non e' configurabile. E poiche', per altro verso, e' ipotizzabile un intervento del legislatore a monte, in ordine alla stessa disciplina fallimentare, che attui un diverso bilanciamento tra esigenza della par condicio creditorum e tutela del fallito, la soluzione additiva proposta dai giudici remittenti si presenta non la unica costituzionalmente obbligata ma una delle possibili, la scelta fra le quali e' riservata al legislatore. Alla dichiarazione di inammissibilita' della questione - che ne consegue - non e' di ostacolo la sentenza n. 149 del 1971, con la quale il poi modificato art. 136, primo comma, cod. pen., nella parte in cui ammetteva, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva prima della chiusura della procedura fallimentare, fu riconosciuto incostituzionale, ma non in quanto effetto dello stato di insolvenza in cui versa il fallito, bensi' per la illegittima equiparazione a tale stato di quello di insolvibilita', presupposto della conversione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, l. 15 dicembre 1990, n. 386, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, della legge 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Perugia, sezione distaccata di Assisi, e dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Alessandria con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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