Corte costituzionale
Sentenza n. 315/1992
Corte cost., sent. 8 luglio 1992, n. 315
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 315/1992
- Data di deposito
- 8 luglio 1992
- Data di decisione
- 29 giugno 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:315
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 39 del 26 febbraio 1977
- art. 11, comma 6, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 23, Costituzione
Massime
Massima n. 18609
Il principio - costantemente affermato dalla Corte - secondo cui nei giudizi di costituzionalita' in via incidentale sono legittimate a costituirsi soltanto le parti del giudizio 'a quo' che, al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione, avevano tale qualita', e' derogabile nei casi in cui il giudizio costituzionale incida direttamente su posizioni giuridiche soggettive ed i titolari di esse non abbiano la possibilita' di difenderle come parti del processo di provenienza. E' percio' ammissibile la costituzione nel giudizio incidentale della parte non costituita nel giudizio 'a quo', quando: a) si tratti di questione dalla cui risoluzione dipende la possibilita' dell'interessato di intervenire nel processo principale; b) l'interesse a stare nel giudizio di costituzionalita' sorga dall'ordinanza di rimessione emessa dalla Corte quale giudice 'a quo'; c) l'interesse di cui e' titolare il soggetto, pur se formalmente esterno rispetto ad un giudizio cautelare, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale - con riguardo alla concreta formulazione da parte del giudice rimettente della questione di costituzionalita' - un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe una influenza diretta, tale da produrre un pregiudizio irrimediabile della posizione soggettiva fatta valere. - Per l'affermazione del principio, v. S. nn. 63/1991, 124/1990, 220 e 1022/1988; per i casi di deroga ad esso, v. S. nn. 20/1982, 429/1991 e 314/1992.
Massima n. 18610
Nel giudizio incidentale di costituzionalita', e' inammissibile la costituzione di chi (nella specie, l'ANIA) non era parte del giudizio ' a quo', se nel ricorso introduttivo, ad esso notificato, era gia' prospettata - sia pure in via subordinata - la questione di costituzionalita' poi sollevata con l'ordinanza di rimessione.
Massima n. 18611
Il carattere incidentale del giudizio di costituzionalita' non consente di sollevare la questione dopo la decisione del merito della causa, sicche' e' inammissibile la questione proposta dal giudice amministrativo dopo che, con sentenza parziale recante la stessa data dell'ordinanza di rimessione, questi ha definito l'unico oggetto del giudizio, respingendo la censura prospettata dal ricorso ed esaurendo di conseguenza la propria cognizione.
Massima n. 18612
E' inammissibile - in quanto sollevata dal giudice amministrativo dopo la decisione del merito della causa - la questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma sesto, L. 24 dicembre 1969 n. 990, modificato dalla L. 26 febbraio 1977 n. 39, nella parte in cui, con riguardo all'approvazione da parte del CIP delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza relative all'assicurazione r.c.a., prevede l'intervento di un'apposita Commissione ministeriale in luogo della Commissione centrale prezzi, e ne determina la composizione in modo meno garantistico rispetto a quest'ultima. (Nella specie, la questione - prospettata in via subordinata dal ricorrente - e' stata sollevata dal g.a. dopo che, con sentenza parziale emessa in pari data, quest'ultimo aveva respinto la censura di illegittimita' dell'impugnato d.m. 14 gennaio 1989). - v. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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