Corte costituzionale
Sentenza n. 314/1992
Corte cost., sent. 1° luglio 1992, n. 314
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 314/1992
- Data di deposito
- 1° luglio 1992
- Data di decisione
- 18 giugno 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:314
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 223 del 6 agosto 1990
- art. 32, legge n. 223 del 6 agosto 1990
- art. 16, legge n. 223 del 6 agosto 1990
- art. 38, legge n. 223 del 6 agosto 1990
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, Costituzione
- art. 21, Costituzione
Massime
Massima n. 18627
Il principio - costantemente affermato dalla Corte - di corrispondenza formale delle parti del giudizio incidentale di costituzionalita' con quelle costituite nel giudizio 'a quo', e' derogabile nei casi in cui il giudizio costituzionale incida direttamente su posizioni giuridiche soggettive ed i titolari di esse non abbiano la possibilita' di "difenderle" come parti del processo di provenienza. E' percio' ammissibile la costituzione nel giudizio incidentale della parte non costituita nel giudizio 'a quo', quando: a) si tratti di questione dalla cui risoluzione dipende la possibilita' dell'interessato di intervenire nel processo principale; b) l'interesse a stare nel giudizio di costituzionalita' sorga dall'ordinanza di rimessione emessa dalla Corte quale giudice 'a quo'; c) l'interesse di cui e' titolare il soggetto, pur se formalmente esterno rispetto ad un giudizio cautelare, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale - con riguardo alla concreta formulazione da parte del giudice rimettente della questione di costituzionalita' - un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe una influenza diretta, tale da produrre un pregiudizio irrimediabile della posizione soggettiva fatta valere - per l'affermazione del principio, S. nn. 63/1991, 124/1990, 220/1988 e 1022/1988; per i casi di deroga ad esso, v. S. n. 429/1991 e 20/1982.
Massima n. 18628
Nel giudizio incidentale di costituzionalita' concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo introdotto dalla L. n. 223 del 1990, e' ammissibile la costituzione della Societa' TV internazionale, in quanto - ancorche' non costituitasi nel giudizio cautelare 'a quo', del quale non era a conoscenza - essa e' titolare di una situazione soggettiva che poteva legittimare un intervento nel processo di provenienza e che riceverebbe un pregiudizio irrimediabile da un'eventuale pronuncia di accoglimento della sollevata questione di costituzionalita'. - V. massima precedente (e, ivi, sub lett. c)).
Massima n. 18630
Nel procedimento 'ex' art. 700 c.p.c., promosso, anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 223 del 1990, al fine di ottenere la sospensione in via cautelare dell'ordine di disattivazione di un impianto di telediffusione autorizzato ai sensi della legislazione previgente, e' priva di rilevanza la questione di costituzionalita' della disciplina concessoria introdotta dalla L. n. 223 cit., giacche' quest'ultima, essendo successiva al verificarsi dei fatti dedotti in ricorso, non puo' in alcun modo influire sulla qualificazione della posizione soggettiva del ricorrente, ne', quindi, sull'accertamento relativo alla giurisdizione del giudice adito. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 2, 16, 32 e 38 della l. 6 agosto 1990, n. 223, sollevata in riferimento all'art. 21 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 16, 32, 38 della l. 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevate, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, dal Pretore di Modena - Sezione di Pavullo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze