Corte costituzionale

Sentenza n. 314/1992

Corte cost., sent. 1° luglio 1992, n. 314

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
314/1992
Data di deposito
1° luglio 1992
Data di decisione
18 giugno 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:314

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 32, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 16, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 38, legge n. 223 del 6 agosto 1990

Parametri

Massime

Massima n. 18627

Il principio - costantemente affermato dalla Corte - di corrispondenza formale delle parti del giudizio incidentale di costituzionalita' con quelle costituite nel giudizio 'a quo', e' derogabile nei casi in cui il giudizio costituzionale incida direttamente su posizioni giuridiche soggettive ed i titolari di esse non abbiano la possibilita' di "difenderle" come parti del processo di provenienza. E' percio' ammissibile la costituzione nel giudizio incidentale della parte non costituita nel giudizio 'a quo', quando: a) si tratti di questione dalla cui risoluzione dipende la possibilita' dell'interessato di intervenire nel processo principale; b) l'interesse a stare nel giudizio di costituzionalita' sorga dall'ordinanza di rimessione emessa dalla Corte quale giudice 'a quo'; c) l'interesse di cui e' titolare il soggetto, pur se formalmente esterno rispetto ad un giudizio cautelare, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale - con riguardo alla concreta formulazione da parte del giudice rimettente della questione di costituzionalita' - un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe una influenza diretta, tale da produrre un pregiudizio irrimediabile della posizione soggettiva fatta valere - per l'affermazione del principio, S. nn. 63/1991, 124/1990, 220/1988 e 1022/1988; per i casi di deroga ad esso, v. S. n. 429/1991 e 20/1982.

Massima n. 18628

Nel giudizio incidentale di costituzionalita' concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo introdotto dalla L. n. 223 del 1990, e' ammissibile la costituzione della Societa' TV internazionale, in quanto - ancorche' non costituitasi nel giudizio cautelare 'a quo', del quale non era a conoscenza - essa e' titolare di una situazione soggettiva che poteva legittimare un intervento nel processo di provenienza e che riceverebbe un pregiudizio irrimediabile da un'eventuale pronuncia di accoglimento della sollevata questione di costituzionalita'. - V. massima precedente (e, ivi, sub lett. c)).

Massima n. 18630

Nel procedimento 'ex' art. 700 c.p.c., promosso, anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 223 del 1990, al fine di ottenere la sospensione in via cautelare dell'ordine di disattivazione di un impianto di telediffusione autorizzato ai sensi della legislazione previgente, e' priva di rilevanza la questione di costituzionalita' della disciplina concessoria introdotta dalla L. n. 223 cit., giacche' quest'ultima, essendo successiva al verificarsi dei fatti dedotti in ricorso, non puo' in alcun modo influire sulla qualificazione della posizione soggettiva del ricorrente, ne', quindi, sull'accertamento relativo alla giurisdizione del giudice adito. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 2, 16, 32 e 38 della l. 6 agosto 1990, n. 223, sollevata in riferimento all'art. 21 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 16, 32, 38 della l. 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevate, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, dal Pretore di Modena - Sezione di Pavullo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze