Corte costituzionale
Sentenza n. 310/1992
Corte cost., sent. 1° luglio 1992, n. 310
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 310/1992
- Data di deposito
- 1° luglio 1992
- Data di decisione
- 18 giugno 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:310
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 3, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 18603
La disciplina - contenuta nell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - secondo cui, se la Corte di appello accoglie il ricorso del creditore avverso il decreto del tribunale che respinge l'istanza di fallimento "rimette di ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento", perche' sia sempre e comunque questo a pronunciare la dichiarazione di fallimento, appare, come del resto gia' affermato dalla Corte in relazione all'art. 101 della Costituzione, costituzionalmente legittima ed in particolare non lesiva dei principi costituzionali espressi dagli artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 111, primo comma, della Costituzione. Quanto al primo dei suddetti parametri costituzionali, che vuole i giudici soggetti soltanto alla legge, deve ribadirsi che il giudice, nel decidere, si mantiene comunque sotto l'imperio esclusivo della legge anche quando dispone, come nella specie, che egli adegui il proprio convincimento a cio' che ha deciso altra sentenza emessa nella stessa causa; mentre, riguardo al parametro espresso dall'art. 107, terzo comma, e' da escludersi la configurabilita' della lamentata subordinazione gerarchica del tribunale alla Corte di appello, in quanto il decreto del secondo giudice, destinato ad essere vincolativamente recepito e posto a premessa nella sentenza dichiarativa di fallimento, e' pur sempre un provvedimento giurisdizionale che non costituisce, sotto alcun aspetto, espressione di un potere di supremazia gerarchica di un organo sull'altro; quanto all'art. 111, primo comma, infine, non difetta la motivazione della declaratoria di fallimento, giacche' la struttura duale che il provvedimento assume nella specie, come del resto affermato dalla stessa giurisprudenza della Corte regolatrice, fa si' che la motivazione, lungi dall'essere carente, sia desunta, per espresso "iussum legis", dal contenuto del precedente provvedimento della Corte di appello. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 111, primo comma, Cost.). - In termini, sull'esclusione della violazione del principio costituzionale di cui all'art. 101, secondo comma, Cost., S. n. 142/1971, concernente la stessa norma impugnata, nonche' S. n. 50/1970, in relazione all'art. 384 cod.proc.pen., e S. n. 241/1991, in relazione all'art. 28, secondo comma, cod.proc.pen..
Massima n. 18604
Riguardo al principio dell'art. 101 Cost. per cui "i giudici sono soggetti soltanto alla legge", e' incontestabile che l'indipendenza garantita dalla disposizione costituzionale non e' suscettibile di essere compromessa da atti autoritativi aventi a loro volta natura giurisdizionale, ne' a motivo dell'osservanza a questi dovuta "secundum legem".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma e 111, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Lamezia Terme, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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