Corte costituzionale
Sentenza n. 309/1992
Corte cost., sent. 1° luglio 1992, n. 309
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 309/1992
- Data di deposito
- 1° luglio 1992
- Data di decisione
- 18 giugno 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:309
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 54 del 26 febbraio 1982
- art. 6, comma 1, decreto-legge n. 791 del 22 dicembre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 18560
Il rapporto di lavoro dei dirigenti si differenzia nettamente da quello dei lavoratori subordinati (impiegati ed operai) per il diverso grado di collaborazione esistente con l'imprenditore, del quale il dirigente - cui spettano autonomia e discrezionalita' delle decisioni - deve godere sempre la fiducia, costituendone un vero e proprio "alter ego". Giustamente quindi, il rapporto stesso cade nell'area della libera recedibilita', salvo le garanzie derivanti dai contratti collettivi della categoria di appartenenza - che, in via generale, prevedono la possibilita' di adire un collegio arbitrale ai fini dell'accertamento della mancanza di una idonea giustificazione dell'intimato licenziamento - nonche' dalla legge, contro fatti che ledono la dignita' di uomo e di lavoratore del dirigente medesimo (licenziamenti senza l'atto scritto, discriminatori o disciplinari senza osservanza di norme di garanzia procedimentale).
Massima n. 18561
Il riconoscimento, per i dirigenti, ex art. 6, primo comma, del d.l. n. 791 del 1981 (conv. in l. n. 54 del 1982), della facolta' di optare per la continuazione del rapporto di lavoro anche dopo il raggiungimento dell'eta' pensionabile, al fine di conseguire la massima anzianita' contributiva, senza pero' - secondo l'interpretazione della prevalente giurisprudenza - poter fruire del diritto alle garanzie di stabilita' del posto di lavoro previste dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 per i lavoratori subordinati (impiegati ed operai), non da' luogo a una disparita' di trattamento, lesiva dell'art. 3 Cost.. Infatti, posto che il legislatore, nella sua discrezionalita', non ha inteso snaturare il rapporto 'de quo' (v. massima A) ed assimilarlo in tutto a quello dei lavoratori subordinati, indubbiamente la disposizione in questione realizza un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco (dell'ente previdenziale, del lavoratore e del datore di lavoro) ed appare comunque produttiva di effetti utili nei confronti del dirigente, non potendosi negare, in presenza della effettuata opzione, la nullita' del licenziamento ad esso intimato solo per ragioni di eta'. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, conv. in l. 26 febbraio 1982, n. 54).
Massima n. 18562
Il riconoscimento ai dirigenti della facolta' di optare per la continuazione del rapporto di lavoro anche dopo il raggiungimento dell'eta' pensionabile, al fine di conseguire la massima anzianita' contributiva, senza pero', secondo l'interpretazione della prevalente giurisprudenza, poter fruire del diritto alle garanzie di stabilita' del posto di lavoro previste dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, non comporta violazione del diritto alla tutela previdenziale sancito dall'art. 38 Cost., in quanto al dirigente e' assicurato un trattamento pensionistico adeguato, nella specie, per di piu', certamente raggiunto per la possibile applicazione dell'art. 40 del C.C.N.L., per i dirigenti delle imprese assicuratrici, che al dirigente da' facolta' di ottenere dall'impresa datrice di lavoro, nel caso in cui non raggiunga il massimo della contribuzione, l'ammontare della differenza contributiva necessaria per ottenerlo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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