Corte costituzionale

Sentenza n. 308/1992

Corte cost., sent. 1° luglio 1992, n. 308

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
308/1992
Data di deposito
1° luglio 1992
Data di decisione
18 giugno 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:308

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18517

Deve esser respinta la richiesta dell'Avvocatura dello Stato di restituzione degli atti al giudice rimettente dal momento che le modifiche - poste a base della richiesta - apportate all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (in relazione all'art. 379 cod. proc. pen.) e all'art. 380 cod. proc. pen. (in relazione all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) dal d.l. 8 agosto 1991, n. 247, convertito in l. 5 ottobre 1991, n. 314, hanno riguardato la disciplina dell'arresto in flagranza e non incidono, percio', sugli aspetti sostanziali della normativa sulle sostanze stupefacenti censurati dal giudice rimettente.

Massima n. 18518

Come gia' affermato, la ratio sottesa all'assoggettamento a sanzione penale della detenzione per uso personale di quantita' di stupefacente superiore alla d.m.g., che e' quella di combattere il mercato della droga attraverso il divieto di accumulo, sia contrastando il pericolo che una parte della sostanza possa essere ceduta, sia costringendo l'offerta a modellarsi sulla domanda indotta alla parcellizzazione, cosi' rendendo piu' difficile lo spaccio, e' comune alla incriminazione dell'assuntore occasionale e del tossicodipendente abituale, a nulla rilevando la circostanza di fatto dell'accertata abituale assunzione giornaliera da parte del singolo tossicodipendente di quantita' di stupefacente superiore alla d.m.g., essendo sempre riscontrabile in tal caso un'eccedenza potenzialmente idonea ad essere ceduta a terzi. Peraltro nella diversa ipotesi - non ricorrente nei casi di specie - in cui il soggetto sia in tale stato di tossicodipendenza, da assumere 'uno actu' una dose maggiore di quella tabellata, potrebbe apparire che il consumo stesso e non la detenzione (anche se finalizzata al consumo) venga ad essere penalmente sanzionato con conseguente non corrispondenza alla ratio di fondo della legge. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, corrispondente all'art. 71 l. 21 dicembre 1975, n. 685, come modif. dalla l. 26 giugno 1990, n. 162). - In senso conforme, v. S. nn. 333/1991 e 133/1992.

Massima n. 18519

Come gia' affermato, il quantitativo di principio attivo di sostanza stupefacente, che, commisto a sostanze da taglio, e' contenuto nelle singole dosi "da strada", costituisce un elemento di fatto della condotta incriminante e deve, quindi, essere investito dal dolo (anche eventuale) dell'agente, il cui accertamento e' demandato alla prudente valutazione del giudice che terra' conto della consistenza della sostanza "normalmente" presente sul mercato. Deve in conseguenza escludersi una violazione dell'art. 3 Cost. per il fatto che la quantita' di principio attivo presente nella dose "da strada" non e' prevedibile e non conoscibile a priori. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, corrispondente all'art. 71 l. 22 dicembre 1975, n. 685, come modif. dalla l. 26 giugno 1990, n. 162). - In senso conforme, v. S. nn. 333/1991 e 133/1992.

Massima n. 18520

Stante la compatibilita' con la Costituzione dei reati di pericolo presunto quale l'assoggettamento a sanzione penale della detenzione di sostanze stupefacenti in misura superiore alla d.m.g. anche se finalizzata al consumo personale, deve escludersi la violazione del diritto alla salute a causa della mancata previsione, in luogo della sanzione penale, di un trattamento sanitario, essendo invece previsti dalla legge trattamenti socio-sanitari mirati al recupero del soggetto agente ed alla tutela della sua salute. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, corrispondente all'art. 71 l. 22 dicembre 1975, n. 685, come modif. dalla l. 26 giugno 1990, n. 162).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), corrispondente all'art. 71 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificato dalla legge 26 giugno 1990 n. 162, sollevata in relazione agli artt. 3 e 32 Cost. dal tribunale di Potenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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