Corte costituzionale
Sentenza n. 303/1992
Corte cost., sent. 24 giugno 1992, n. 303
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 303/1992
- Data di deposito
- 24 giugno 1992
- Data di decisione
- 15 giugno 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:303
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, comma 4, legge n. 312 del 11 luglio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 18606
La categoria dei pubblici dipendenti assunti in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti sull'occupazione giovanile, nella fase che va dall'iscrizione in apposite graduatorie - a seguito del superamento degli esami di idoneita' per l'immissione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni - fino alla conclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivo ingresso nei ruoli, trova disciplina nell'art. 26 quater, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e non invece, come sostenuto dal giudice a quo, nell'art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che disciplina gli aumenti per gli stipendi del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato. Detta ultima norma, in particolare, con la locuzione "personale non di ruolo" non designa una serie tipizzata e chiusa di categorie, ma un "genus" definito in modo residuale e non omogeneo rispetto al personale di ruolo, spettando al riguardo al legislatore designarne le "species", e non certamente in via di correzione al giudice delle leggi, soprattuto quando manchi un'analisi con un'adeguato "tertium comparationis". Erroneamente, quindi, nel caso, la questione di legittimita' costituzionale relativa alla esclusione dei pubblici dipendenti assunti in base alla legge sull'occupazione giovanile dagli aumenti periodici di stipendio previsti dall'art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' stata proposta nei confronti di questa disposizione, estranea alla categoria interessata, dovendo, se mai, essere formulata nei confronti dell'art. 26 quater, del citato decreto legge n. 633 del 1979, non oggetto di impugnazione, il cui quarto comma riconosce a detto personale il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonche' il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 30, comma quarto, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in parte 'qua'.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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