Corte costituzionale

Sentenza n. 302/1992

Corte cost., sent. 24 giugno 1992, n. 302

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
302/1992
Data di deposito
24 giugno 1992
Data di decisione
15 giugno 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:302

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 13, legge n. 47 del 28 febbraio 1985

Parametri

Massime

Massima n. 18475

Nel dettare norme per il controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia e per il recupero e sanatoria delle opere edilizie, la legge 28 febbraio 1985, n. 47, stabilisce, all'art. 13, che per le opere eseguite in assenza di concessione, ma conformi ai vigenti strumenti urbanistici, il responsabile dell'abuso possa ottenere la concessione richiedendola entro il termine (decorrente dalla notifica della ingiunzione emessa dal sindaco) previsto per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, decorso il quale seguono gli effetti previsti dall'art. 7 della legge medesima. Non assolve pertanto l'obbligo di motivazione sulla rilevanza la ordinanza di rimessione che - come nel caso - nel sollevare questione di legittimita' costituzionale nei confronti del su indicato art. 13, in relazione all'art. 22, nelle parti in cui rispettivamente prevedono la sospensione dell'azione penale per le violazioni edilizie finche' non siano esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria, e il termine di sessanta giorni dalla richiesta di concessione in sanatoria, decorso il quale, in caso di silenzio, la domanda si intende respinta, senza tener conto del maggior termine previsto per la formazione di atti presupposti (che nell'ipotesi di opere abusive eseguite in zona vincolata, puo' essere, ex art. 7 legge n. 1497 del 1939, di centocinquanta giorni), non prenda in alcun modo in considerazione la tempestivita' o meno della richiesta di concessione ai fini dell'accertamento di conformita' delle opere agli strumenti urbanistici, ne' indichi se si siano verificati gli ulteriori effetti previsti dall'art. 7. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 13, in relazione all'art. 22, della legge 28 febbraio 1985, n. 47).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 in relazione all'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Pistoia con ordinanza emessa il 24 giugno 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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