Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1992

Corte cost., sent. 22 gennaio 1992, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
3/1992
Data di deposito
22 gennaio 1992
Data di decisione
20 gennaio 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:3

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 508 del 21 novembre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 18111

La disparita' di trattamento venuta a crearsi, nel periodo dal gennaio 1989 al novembre 1990, tra i minori ciechi assoluti pluriminorati (in quanto non deambulanti o non autosufficienti) rispetto ai minori "ciechi parziali" (o "ventesimisti") pluriminorati, con l'attribuzione ai primi della sola indennita' di accompagnamento, ed ai secondi, invece, oltre a questa, della pensione (peraltro di modesto importo), non puo' considerarsi come effetto della sostituzione - operata nei riguardi dei ciechi assoluti dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 - della pensione - anche ad essi gia' in precedenza corrisposta - con la suddetta indennita', ma, se mai, come il risultato della irretroattivita' della legge 11 ottobre 1990, n. 289, (con la quale, attraverso l'aggiunta, alla legge n. 508 del 1988, dell'art. 5 bis, la indennita' di accompagnamento, per i ciechi assoluti pluriminorati e' stata aumentata del 45%). Nell'arco temporale suddetto, tuttavia, la riconosciuta congruita' e l'adeguatezza dell'indennita' di accompagnamento, nel quadro della complessiva razionalizzazione del sistema, e la dipendenza del diverso trattamento da circostanze di fatto (quali il limite di reddito per godere della pensione) escludono l'asserita violazione degli invocati parametri costituzionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, legge 21 novembre 1988, n. 508, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - Sul mancato riconoscimento, in favore dei minori ciechi assoluti pluriminorati, della indennita' di accompagnamento, nel periodo tra il 1 luglio 1980 e il 1 gennaio 1989 (nel quale peraltro essi avevano diritto alla pensione): O. 210/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Pescara con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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