Corte costituzionale

Sentenza n. 290/1992

Corte cost., sent. 22 giugno 1992, n. 290

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
290/1992
Data di deposito
22 giugno 1992
Data di decisione
4 giugno 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:290

Norme oggetto del giudizio

  • prot.add., p.5 lett.b, legge n. 121 del 25 marzo 1985
  • art. 9, n. 2, legge n. 121 del 25 marzo 1985

Parametri

Massime

Massima n. 18430

Lo stato di non obbligo per i non avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica vale a separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di liberta' di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica, sicche' non hanno rapporto con la liberta' religiosa le modalita' di impegno o disimpegno scolastico connesse all'organizzazione interna della scuola. Pertanto gli inconvenienti di fatto lamentati - con particolare riferimento alla scuola elementare o dell'obbligo - per i non avvalentisi (inserimento di una didattica facoltativa nel normale orario di lezioni e, quindi, anche in ore intercalari, con conseguente possibile temporaneo allontanamento del minore dall'istituto scolastico) sono privi di rilievo costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 Cost., dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, nella parte in cui non prevedono, quanto meno per la scuola elementare, la obbligatoria collocazione dell'insegnamento della religione cattolica all'inizio od alla fine delle lezioni). - v., nello stesso senso, S. n. 13/1991.

Massima n. 18431

L'art. 34, comma secondo, Cost. statuisce nella disposizione e nella norma "obbligatorieta' e gratuita'" della frequenza scolastica nell'istruzione inferiore, da cui non e' desumibile la figura reciproca del diritto soggettivo ad una prestazione oraria determinata di dati insegnamenti. Pertanto i problemi prospettati con particolare riferimento alla scuola elementare o dell'obbligo riguardo all'inserimento dell'insegnamento di religione cattolica nelle ore intercalari, con conseguente possibile temporaneo allontanamento dei minori non avvalentisi dall'istituto scolastico e successivo rientro, attenendo alla organizzazione didattica della scuola, e versando interamente in profili amministrativi, non riguardano il giudice della costituzionalita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 34 Cost., dell'art. 9, numero 2, l. 25 marzo 1985, n. 121, e del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, nella parte in cui non prevedono, quanto meno per la scuola elementare, la obbligatoria collocazione dell'insegnamento della religione cattolica all'inizio od alla fine delle lezioni).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 34 della Costituzione, dal Pretore di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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