Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1992

Corte cost., sent. 3 febbraio 1992, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
29/1992
Data di deposito
3 febbraio 1992
Data di decisione
22 gennaio 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:29

Norme oggetto del giudizio

  • art. 482, comma 1, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 17844

La formula di proscioglimento "perche' il fatto non costituisce reato" deve essere adottata quando, pur affermandosi l'esistenza del fatto nella sua materialita', manchi l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, ovvero quando sussista una causa di giustificazione: circostanze tutte il cui accertamento non e' in alcun modo riconducibile al querelante; ne' la sussistenza delle medesime puo' essere ritenuta sintomo di una avventatezza o temerarieta' della querela, tant'e' che detta formula, in linea generale, non e' preclusiva dell'azione civile, ben potendo il fatto lamentato costituire illecito civile. Pertanto, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., degli artt. 382, primo comma, e 482, primo comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui prevedono la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato perche' il fatto non costituisce reato, restando assorbito l'ulteriore profilo proposto in riferimento all'art. 24 Cost.. - V., sempre in materia di eccezioni alla responsabilita' del querelante per le spese processuali anticipate dallo Stato in caso di assoluzione del querelato, le sent. nn. 165/1974 e 52/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 382, primo comma, e 482, primo comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui prevedono la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze