Corte costituzionale
Sentenza n. 29/1992
Corte cost., sent. 3 febbraio 1992, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 29/1992
- Data di deposito
- 3 febbraio 1992
- Data di decisione
- 22 gennaio 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:29
Norme oggetto del giudizio
- art. 482, comma 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 17844
La formula di proscioglimento "perche' il fatto non costituisce reato" deve essere adottata quando, pur affermandosi l'esistenza del fatto nella sua materialita', manchi l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, ovvero quando sussista una causa di giustificazione: circostanze tutte il cui accertamento non e' in alcun modo riconducibile al querelante; ne' la sussistenza delle medesime puo' essere ritenuta sintomo di una avventatezza o temerarieta' della querela, tant'e' che detta formula, in linea generale, non e' preclusiva dell'azione civile, ben potendo il fatto lamentato costituire illecito civile. Pertanto, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., degli artt. 382, primo comma, e 482, primo comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui prevedono la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato perche' il fatto non costituisce reato, restando assorbito l'ulteriore profilo proposto in riferimento all'art. 24 Cost.. - V., sempre in materia di eccezioni alla responsabilita' del querelante per le spese processuali anticipate dallo Stato in caso di assoluzione del querelato, le sent. nn. 165/1974 e 52/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 382, primo comma, e 482, primo comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui prevedono la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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