Corte costituzionale
Sentenza n. 283/1992
Corte cost., sent. 17 giugno 1992, n. 283
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 283/1992
- Data di deposito
- 17 giugno 1992
- Data di decisione
- 4 giugno 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:283
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 49 del 28 febbraio 1986
- art. 9, legge n. 120 del 18 aprile 1986
Parametri
Massime
Massima n. 18440
Nell'accordare agli incaricati stabilizzati divenuti professori associati a seguito di giudizio di idoneita' il beneficio della nomina in ruolo dopo il sessantacinquesimo anno di eta', con conseguente diritto al mantenimento in servizio fino al compimento dei settanta anni, l'art. 9 del decreto legge n. 49 del 1986 (conv. in legge n. 120 del 1986) pone una norma di carattere derogatorio e transitorio, avendo introdotto - come il complessivo svolgimento della precedente legislazione ampiamente conferma - una disciplina specifica per una particolare situazione, sottratta, per i suoi elementi costitutivi, alla disciplina generale. La mancata estensione dello stesso beneficio ai professori associati nominati in seguito a concorso professori ordinari, non contrasta quindi con gli artt. 3 e 97 Cost. sia perche' le norme transitorie, con carattere derogatorio, non sono idonee a costituire "tertium comparationis", sia perche' le situazioni poste a confronto sono del tutto diversificate e non presentano elementi di analogia, atteso che, mentre la nomina per concorso realizza la via normale di accesso alla qualifica di ordinario (art. 41 d.P.R. n. 382 del 1980), il giudizio di idoneita' a professore associato e' collegato con un sistema eccezionale, strettamente inerente alla prima attuazione della riforma universitaria, per specifiche esigenze del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, conv. in legge 18 aprile 1986 n. 120). - Sulla inidoneita' delle norme transitorie con carattere derogatorio a costituire "tertium comparationis" riguardo alla disciplina generale: S. n. 461/1989. - In generale, sulla operativita' delle norme derogatorie: S. nn. 286/1990 e 769/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto- legge 28 febbraio 1986, n. 49 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 120, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con ordinanza 29 giugno 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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