Corte costituzionale

Sentenza n. 283/1992

Corte cost., sent. 17 giugno 1992, n. 283

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
283/1992
Data di deposito
17 giugno 1992
Data di decisione
4 giugno 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:283

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 49 del 28 febbraio 1986
  • art. 9, legge n. 120 del 18 aprile 1986

Parametri

Massime

Massima n. 18440

Nell'accordare agli incaricati stabilizzati divenuti professori associati a seguito di giudizio di idoneita' il beneficio della nomina in ruolo dopo il sessantacinquesimo anno di eta', con conseguente diritto al mantenimento in servizio fino al compimento dei settanta anni, l'art. 9 del decreto legge n. 49 del 1986 (conv. in legge n. 120 del 1986) pone una norma di carattere derogatorio e transitorio, avendo introdotto - come il complessivo svolgimento della precedente legislazione ampiamente conferma - una disciplina specifica per una particolare situazione, sottratta, per i suoi elementi costitutivi, alla disciplina generale. La mancata estensione dello stesso beneficio ai professori associati nominati in seguito a concorso professori ordinari, non contrasta quindi con gli artt. 3 e 97 Cost. sia perche' le norme transitorie, con carattere derogatorio, non sono idonee a costituire "tertium comparationis", sia perche' le situazioni poste a confronto sono del tutto diversificate e non presentano elementi di analogia, atteso che, mentre la nomina per concorso realizza la via normale di accesso alla qualifica di ordinario (art. 41 d.P.R. n. 382 del 1980), il giudizio di idoneita' a professore associato e' collegato con un sistema eccezionale, strettamente inerente alla prima attuazione della riforma universitaria, per specifiche esigenze del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, conv. in legge 18 aprile 1986 n. 120). - Sulla inidoneita' delle norme transitorie con carattere derogatorio a costituire "tertium comparationis" riguardo alla disciplina generale: S. n. 461/1989. - In generale, sulla operativita' delle norme derogatorie: S. nn. 286/1990 e 769/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto- legge 28 febbraio 1986, n. 49 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 120, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con ordinanza 29 giugno 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze