Corte costituzionale
Sentenza n. 278/1992
Corte cost., sent. 17 giugno 1992, n. 278
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 278/1992
- Data di deposito
- 17 giugno 1992
- Data di decisione
- 4 giugno 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:278
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 14 febbraio 1964
- art. 8, ultimo co., legge n. 555 del 13 giugno 1912
Parametri
Massime
Massima n. 18394
Tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost. rientra anche quello di abbandonare il proprio Paese, il quale e' sancito, altresi', dall'art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948. Pertanto, una legislazione che ostacolasse l'esercizio di tale diritto fondamentale (nella specie, prevedendo l'obbligo del servizio militare per gli emigrati non piu' cittadini) si porrebbe fuori dall'attuale contesto di valori giuridici internazionali e costituzionali.
Massima n. 18395
La prassi internazionale dominante induce a ritenere esistente una norma generale, che vincola gli Stati a non assoggettare ad obblighi militari cittadini stranieri, sicche' una normativa che continuasse a richiedere il servizio militare ai non cittadini contrasterebbe con l'art. 10, comma primo, Cost., secondo il quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Massima n. 18396
L'evidente equivalenza tra le situazioni di chi ha gia' prestato e di chi e' tenuto a prestare il servizio militare nello Stato straniero di cui abbia acquistato la cittadinanza perdendo quella italiana, impone di estendere alla seconda ipotesi la 'eadem ratio decidendi' in base alla quale e' gia' stata dichiarata l'incostituzionalita', limitatamente alla prima ipotesi, della permanenza dell'obbligo di prestare il servizio militare anche in Italia. Sono percio' costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbiti i profili concernenti gli artt. 2 e 52 Cost.) - gli artt. 1, lett. b), d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237, e 8, ultimo comma, L. 13 giugno 1912 n. 555, nella parte in cui non prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale siano tenuti a prestare il servizio militare. - S. n. 974/1988 (ed ivi la 'ratio decidendi' estesa all'odierna pronuncia).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale siano tenuti a prestare il servizio militare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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