Corte costituzionale

Sentenza n. 278/1992

Corte cost., sent. 17 giugno 1992, n. 278

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
278/1992
Data di deposito
17 giugno 1992
Data di decisione
4 giugno 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:278

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 14 febbraio 1964
  • art. 8, ultimo co., legge n. 555 del 13 giugno 1912

Parametri

Massime

Massima n. 18394

Tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost. rientra anche quello di abbandonare il proprio Paese, il quale e' sancito, altresi', dall'art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948. Pertanto, una legislazione che ostacolasse l'esercizio di tale diritto fondamentale (nella specie, prevedendo l'obbligo del servizio militare per gli emigrati non piu' cittadini) si porrebbe fuori dall'attuale contesto di valori giuridici internazionali e costituzionali.

Massima n. 18395

La prassi internazionale dominante induce a ritenere esistente una norma generale, che vincola gli Stati a non assoggettare ad obblighi militari cittadini stranieri, sicche' una normativa che continuasse a richiedere il servizio militare ai non cittadini contrasterebbe con l'art. 10, comma primo, Cost., secondo il quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Massima n. 18396

L'evidente equivalenza tra le situazioni di chi ha gia' prestato e di chi e' tenuto a prestare il servizio militare nello Stato straniero di cui abbia acquistato la cittadinanza perdendo quella italiana, impone di estendere alla seconda ipotesi la 'eadem ratio decidendi' in base alla quale e' gia' stata dichiarata l'incostituzionalita', limitatamente alla prima ipotesi, della permanenza dell'obbligo di prestare il servizio militare anche in Italia. Sono percio' costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbiti i profili concernenti gli artt. 2 e 52 Cost.) - gli artt. 1, lett. b), d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237, e 8, ultimo comma, L. 13 giugno 1912 n. 555, nella parte in cui non prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale siano tenuti a prestare il servizio militare. - S. n. 974/1988 (ed ivi la 'ratio decidendi' estesa all'odierna pronuncia).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale siano tenuti a prestare il servizio militare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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