Corte costituzionale
Sentenza n. 266/1992
Corte cost., sent. 10 giugno 1992, n. 266
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 266/1992
- Data di deposito
- 10 giugno 1992
- Data di decisione
- 1° giugno 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:266
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18552
Il vigente sistema processuale, introdotto con il nuovo codice di procedura penale, e' caratterizzato non solo da un marcato 'favor separationis' (resa quest'ultima tendenzialmente obbligatoria), ma anche da una spiccata tendenza a privilegiare i riti speciali, e tra di essi l'applicazione di pena concordata.
Massima n. 18553
L'applicazione della pena concordata con il pubblico ministero da uno solo degli imputati di concorso nel medesimo reato costituisce un procedimento speciale congegnato come pattuizione tra imputato richiedente e parte pubblica, in ordine al quale e' bensi' previsto un controllo giurisdizionale, che non include pero' la valutazione delle posizioni dei coimputati. Pertanto in tale ipotesi - non riconducibile alla disciplina generale della separazione dei processi di cui all'art. 18, primo comma, cod. proc. pen. - la scissione dei procedimenti (ved. massima A) deve ritenersi conseguenza necessaria dell'ammissione del rito. Inoltre, poiche' l'art. 448 cod. proc. pen. impone di pronunciare "immediatamente", non appena "ne ricorrono le condizioni", la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., e' anche da escludere che per poter pronunciare tale sentenza, si debba procedere al dibattimento ed attendere l'esito dello stesso, risultando quindi superata la censura di incostituzionalita' avanzata dal giudice a quo - sull'errato presupposto della non separabilita' dei procedimenti nell'ipotesi in questione - per la mancata previsione della possibilita' di pronunciare l'applicazione della pena nei confronti del coimputato che l'ha chiesta - restando i relativi procedimenti riuniti - all'esito del dibattimento. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 444 e 448 cod. proc. pen., in parte qua). - cfr. S. nn. 313/1990 e 251/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 448 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Velletri - sezione distaccata di Genzano - con ordinanza dell'8 ottobre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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