Corte costituzionale
Sentenza n. 265/1992
Corte cost., sent. 10 giugno 1992, n. 265
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 265/1992
- Data di deposito
- 10 giugno 1992
- Data di decisione
- 1° giugno 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:265
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 12 del 2 febbraio 1973
- art. 10, legge n. 12 del 2 febbraio 1973
- art. 8, decreto ministeriale del 20 febbraio 1974
Parametri
Massime
Massima n. 18485
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale non e' dato alla Corte di pronunciare una sentenza additiva quando gia' nella ordinanza di rimessione vengano prospettate due possibilita' di modifica della norma censurata senza che il giudice "a quo" operi tra di esse la necessaria scelta.
Massima n. 18486
Rientra nella discrezionalita' del legislatore la determinazione del possibile e necessario sistema di indicizzazione della base del computo delle pensioni liquidate dall'E.N.AS.A.R.CO. ad agenti e rappresentanti di commercio. Peraltro, la prospettazione, da parte del giudice "a quo", nel denunciare la non prevista operativita' di tali meccanismi, di due possibili criteri di valutazione (uno dei quali dovrebbe addirittura essere affidato alla discrezionalita' del giudice delle controversie e quindi variare a seconda delle fattispecie) senza scegliere tra di essi, non consente alla Corte (v. massima A) di pronunciare la richiesta sentenza additiva. Rileva comunque che per legge (art. 8, legge 2 febbraio 1973, n. 12, e art. 8, decreto ministeriale 20 febbraio 1974, contenente il relativo regolamento di esecuzione) dalla data della maturazione del periodo di contribuzione obbligatoria a quella del raggiungimento dell'eta' pensionabile e del conseguimento del diritto a pensione, all'interessato e' concessa la possibilita' di compensare anche gli effetti della svalutazione monetaria intervenuta nel frattempo, mediante il versamento di contributi volontari. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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