Corte costituzionale

Sentenza n. 261/1992

Corte cost., sent. 8 giugno 1992, n. 261

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
261/1992
Data di deposito
8 giugno 1992
Data di decisione
1° giugno 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:261

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18403

Nella verifica della rispondenza della norma delegata al disposto della delega in materia di incompatibilita' del giudice, cio' che conta, al di la' dei dubbi sorti circa l'idoneita' della direttiva impartita a ricomprendere esaustivamente tutte le ipotesi di incompatibilita', e' la ricorrenza o meno, nei singoli casi, delle ragioni che hanno ispirato il legislatore delegante nel dettare tali ipotesi. - S. n. 496/1990.

Massima n. 18404

L'emissione del decreto di giudizio immediato non suppone soltanto la superfluita' dell'udienza preliminare (come erroneamente ritenuto dal giudice 'a quo'), ma ha anche come presupposto l'evidenza della prova (art. 453 c.p.p.), il che comporta un giudizio di verosimile attribuibilita' del fatto all'imputato suscettibile di influire, pregiudicandola, sulla decisione di merito. E poiche' col giudizio abbreviato si perviene ad una decisione di merito omologa a quella conclusiva del dibattimento, la incompatibilita' conseguentemente prevista, nei confronti del giudice che ha emesso il decreto di giudizio immediato, in relazione al secondo, nell'art. 2, n. 67, della legge di delega, non puo' non ritenersi prevista nella medesima direttiva (v. massima A) anche in relazione al primo. Il legislatore delegato, pertanto, col sancire a sua volta, nell'art. 34, secondo comma, del codice - attraverso l'impiego della locuzione "giudizio" in senso comprensivo, giusta il suo tenore letterale e come gia' riconosciuto dalla Corte, del giudizio abbreviato - l'incompatibilita', rispetto a questo, del giudice che ha emesso il decreto di giudizio immediato, lungi dal violare la delega conferitagli, ne ha correttamente inteso lo spirito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 2, n. 67, della legge 16 febbraio 1987, n. 81). - Sulla interpretazione della locuzione "giudizio" come comprensiva del giudizio abbreviato: S. n. 401/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli con ordinanza del 21 novembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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