Corte costituzionale
Sentenza n. 259/1992
Corte cost., sent. 8 giugno 1992, n. 259
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 259/1992
- Data di deposito
- 8 giugno 1992
- Data di decisione
- 1° giugno 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:259
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 5, legge n. 6 del 3 gennaio 1981
Parametri
Massime
Massima n. 18476
La distinzione. nell'ambito degli ordinamenti previdenziali, fra sistema "mutualistico" e sistema "solidaristico", contrappone due tipi ideali i cui elementi si trovano mescolati in gradazioni diverse nella realta' normativa. In particolare, nei sistemi previdenziali per liberi professionisti - come la Corte ha precisato - il principio di solidarieta' non si sovrappone al principio mutualistico, ma funge da correttivo mitigando il criterio di proporzionalita' delle prestazioni ai contributi versati nella misura occorrente per assicurare a tutti gli appartenenti alla categoria mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, giusta il precetto dell'art. 38 Cost.. - In questo senso: S. nn. 1008/1988 e 99/1990. In argomento v. anche S. nn. 132/1984., 133/1984, e O. n. 667/1988.
Massima n. 18477
L'obbligo di contribuzione previsto dall'art. 20, quinto comma, l. 3 gennaio 1981, n. 6, anche a carico degli ingegneri ed architetti liberi professionisti che siano titolari di altre pensioni (purche' gia' iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria) nonche' di quelli che, per raggiunti limiti di eta', godono di altra pensione di vecchiaia, non puo' essere considerato irragionevole, dal momento che la stessa legge lo impone ai liberi professionisti titolari della pensione erogata dalla Cassa ingegneri ed architetti; ne' deve essere considerato "sine causa" e senza corrispettivo - per la sua ritenuta non recuperabilita' - poiche' a norma dell'art. 6, l. 11 ottobre 1990, n. 290, applicabile anche ai titolari di pensione erogata da altro istituto previdenziale, non solo e' possibile utilizzare il periodo assicurativo successivamente mantenuto presso la Cassa per chiedere un supplemento di pensione, ma anche ottenere la liquidazione di un supplemento mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore, sebbene non sia piu' in atto una pensione assicurativa presso tale ente. Neppure infine puo' sostenersi che l'obbligo di iscrizione e contribuzione in questione sia illegittimo in quanto incompatibile con un preteso carattere "mutualistico" del sistema di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, giacche' tale argomento si basa su una distinzione (tra sistemi "mutualistici" e sistemi "solidaristici") priva di effettiva validita' (ved. massima A). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, quinto comma, l. 3 gennaio 1981, n. 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.). - Su altra questione riguardante la Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegnieri e architetti: S. n. 108/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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