Corte costituzionale

Sentenza n. 258/1992

Corte cost., sent. 8 giugno 1992, n. 258

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
258/1992
Data di deposito
8 giugno 1992
Data di decisione
1° giugno 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:258

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • legge n. 638 del 11 novembre 1983
  • art. 10, regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939
  • art. 10, legge n. 1272 del 6 luglio 1939
  • legge n. 1272 del 6 luglio 1939

Parametri

Massime

Massima n. 18549

In ogni caso in cui la legge subordini l'intervento della tutela previdenziale a un limite di reddito, tale limite va inteso - giusta il concetto dell'art. 38, comma secondo, Cost. - nel senso di condizione effettiva, di concreta, attuale disponibilita' di mezzi economici, mentre e' irrilevante che una somma percepita nell'anno considerato si riferisca, anziche' allo stesso anno, ad anni precedenti, cioe' che si tratti di un arretrato soggetto a tassazione separata.

Massima n. 18550

Al pari degli assegni familiari, la pensione di invalidita' e' erogata sul presupposto della sopravvenienza di uno stato di bisogno dell'assicurato, la cui sussistenza va valutata facendo riferimento al reddito concretamente percepito nell'anno considerato, come tale comprensivo degli arretrati soggetti a tassazione separata (cd. criterio di cassa), e non gia' riferendo ciascun reddito all'anno di maturazione del relativo credito (cd. criterio di competenza), giacche' una capacita' patrimoniale meramente potenziale e' inidonea a prevenire lo stato di bisogno effettivo dell'assicurato, e tanto piu' che il principio di economicita' impone di evitare all'I.N.P.S. l'alea del recupero delle eventuali somme indebitamente corriposte e agli assicurati la pena dell'obbligo di restituirle. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 38 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 10, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n.1272, come modificato dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638). - Su analoga questione in tema di assegni familiari, v. S. n. 1067/1988.

Massima n. 18551

L'alternativa tra criterio di cassa e criterio di competenza ai fini del computo del limite di reddito cui la legge subordina l'erogazione di prestazioni previdenziali intese a sostegno del reddito stesso, si pone solo per gli assicurati che percepiscono in ritardo emolumenti maturati in un anno anteriore al periodo paga in corso, sicche' - ai fini del diritto alla pensione di invalidita' - la situazione di costoro non e' confrontabile alla stregua del principio di eguaglianza, con quella degli assicurati che hanno ricevuto tempestivamente il pagamento degli emolumenti nel periodo di competenza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 10, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n.1272, come modificato dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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