Corte costituzionale
Sentenza n. 255/1992
Corte cost., sent. 3 giugno 1992, n. 255
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 255/1992
- Data di deposito
- 3 giugno 1992
- Data di decisione
- 18 maggio 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:255
Norme oggetto del giudizio
- art. 192, codice di procedura penale
- art. 500, comma 4, codice di procedura penale
- art. 500, comma 3, codice di procedura penale
- art. 2, dirett. 76, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 18533
Il sistema accusatorio instaurato con il nuovo processo penale ha prescelto la dialettica del contraddittorio dibattimentale quale criterio maggiormente rispondente all'esigenza di ricerca della verita'; ma accanto al principio dell'oralita' e' presente il principio di non dispersione degli elementi di prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili col metodo orale. - cfr. S. nn. 24/1992 e 254/1992.
Massima n. 18534
Tra i principi informatori del nuovo codice di procedura penale, in aderenza ai principi costituzionali, e' stato fatto salvo anche quello del libero convincimento inteso come liberta' del giudice di valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento, con l'obbligo di dare conto in motivazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti (art. 192).
Massima n. 18535
Il divieto previsto dai commi terzo e quarto dell'art. 500 c.p.p., per cui al giudice del dibattimento non e' concesso di valutare, al fine dell'accertamento dei fatti, le dichiarazioni precedentemente rese dai testimoni e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, se utilizzate per le contestazioni, e' privo di giustificazione poiche' pone in essere un'irragionevole preclusione alla ricerca della verita' (v. massima A) che puo' giocare sia a vantaggio che a danno dell'imputato, ostacolando l'attuale, pressante esigenza di difesa della societa' dalla crescente criminalita'. Peraltro, la norma e' in contraddizione con altre disposizioni dello stesso codice (cfr. artt. 503, quinto comma, 512 e 513, primo e secondo comma), con le eccezioni poste dal quarto comma dello stesso art. 500 in favore delle dichiarazioni assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto (acquisibili al fascicolo del dibattimento, se usate per le contestazioni), e con la stessa previsione dell'incidente probatorio (art. 392, primo comma, lett. b) per le dichiarazioni di testimoni, nei casi in cui e' prevedibile che questi possano essere esposti ad intimidazioni o a corruzione, affinche' non depongano o depongano il falso. Ma il divieto in questione e' irragionevole anche sotto il profilo del contrasto, in cui esso pure si pone, con il principio del libero convincimento (v. massima B). Pertanto - assorbiti gli ulteriori profili di illegittimita' costituzionale prospettati dal giudice remittente - va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 500, comma terzo, c.p.p. e del quarto comma della stessa norma, nella parte in cui non prevede l'acquisizione nel fascicolo del dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e secondo, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del P.M..
Massima n. 18536
La declaratoria di illegittimita' costituzionale del terzo comma e quella parziale del quarto comma dell'art. 500 c.p.p. (v. massime B e D), comporta, come conseguenza ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale anche dell'art. 2, dir. 76, l. 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui prevede il potere del giudice di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto, e non anche le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 500, terzo comma, del codice di procedura penale;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 500, quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e secondo, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero;
Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 n. 76 della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) nella parte in cui prevede il potere del giudice di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezzadel fatto, e non anche le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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