Corte costituzionale

Sentenza n. 249/1992

Corte cost., sent. 3 giugno 1992, n. 249

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
249/1992
Data di deposito
3 giugno 1992
Data di decisione
20 maggio 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:249

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge n. 417 del 26 luglio 1978

Parametri

Massime

Massima n. 18401

La limitazione - inderogabile secondo la giurisprudenza amministrativa - del trattamento di missione, corrisposto ai pubblici dipendenti in servizio presso altra sede, ai primi duecentoquaranta giorni, trova giustificazione nella natura stessa dell'istituto della missione, consistente essenzialmente in un incarico di servizio temporaneo che l'impiegato e' chiamato a svolgere per esigenze organizzative di carattere transitorio. Cosicche', dove l'impiego del dipendente fuori della sede di servizio venga disposto in via definitiva, si deve ritenere trattarsi d'un vero e proprio trasferimento, con la conseguenza che allo stesso dipendente non competera' il trattamento economico di missione, ma una vera e propria indennita' di trasferimento e di prima sistemazione. La richiesta di tutela del pubblico dipendente che lamenti una sua utilizzazione oltre i limiti massimi di legge in una sede di lavoro in localita' diversa da quella ordinaria, deve essere dunque soddisfatta - come anche affermano i T.A.R. e il Consiglio di Stato - con le prescritte forme e nelle competenti sedi della giurisdizione amministrativa, non certo attraverso un uso improprio - come quello prospettato nel caso dal giudice 'a quo' - del giudizio di costituzionalita' delle leggi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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