Corte costituzionale
Sentenza n. 249/1992
Corte cost., sent. 3 giugno 1992, n. 249
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 249/1992
- Data di deposito
- 3 giugno 1992
- Data di decisione
- 20 maggio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:249
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge n. 417 del 26 luglio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 18401
La limitazione - inderogabile secondo la giurisprudenza amministrativa - del trattamento di missione, corrisposto ai pubblici dipendenti in servizio presso altra sede, ai primi duecentoquaranta giorni, trova giustificazione nella natura stessa dell'istituto della missione, consistente essenzialmente in un incarico di servizio temporaneo che l'impiegato e' chiamato a svolgere per esigenze organizzative di carattere transitorio. Cosicche', dove l'impiego del dipendente fuori della sede di servizio venga disposto in via definitiva, si deve ritenere trattarsi d'un vero e proprio trasferimento, con la conseguenza che allo stesso dipendente non competera' il trattamento economico di missione, ma una vera e propria indennita' di trasferimento e di prima sistemazione. La richiesta di tutela del pubblico dipendente che lamenti una sua utilizzazione oltre i limiti massimi di legge in una sede di lavoro in localita' diversa da quella ordinaria, deve essere dunque soddisfatta - come anche affermano i T.A.R. e il Consiglio di Stato - con le prescritte forme e nelle competenti sedi della giurisdizione amministrativa, non certo attraverso un uso improprio - come quello prospettato nel caso dal giudice 'a quo' - del giudizio di costituzionalita' delle leggi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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