Corte costituzionale

Sentenza n. 248/1992

Corte cost., sent. 3 giugno 1992, n. 248

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
248/1992
Data di deposito
3 giugno 1992
Data di decisione
20 maggio 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:248

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18337

La norma che estende l'ambito della riparazione per ingiusta detenzione, dall'ipotesi di sentenze di proscioglimento passate in giudicato, anche a quelle di non luogo a procedere divenute inoppugnabili, non lede il principio di eguaglianza, in quanto la sentenza di non luogo a procedere ha formule terminative tipicizzate in gran parte coincidenti con quelle della sentenza di proscioglimento, per cui la riconducibilita' di ciascuna ipotesi alla disciplina di cui al primo ovvero al secondo comma dell'art. 314 cod.proc.pen. non da' luogo ad alcun problema applicativo. Viceversa la mancata estensione del diritto alla riparazione avrebbe determinato una irragionevole disparita' di trattamento in danno di chi, pur avendo subito una detenzione ingiusta, non sia stato poi rinviato a giudizio. Ne' e' di ostacolo che la sentenza di non luogo a procedere sia soggetta a revoca, perche' questa non costituisce un ordinario mezzo d'impugnazione, ma presuppone il sopravvenire o la scoperta di nuove fonti di prova, nel qual caso, se il procedimento per la riparazione e' ancora in corso, lo stesso deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale, mentre, qualora la somma sia stata gia' erogata, si potra' procedere alla ripetizione dell'indebito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, ultimo comma, Cost., ritenuto non violato quest'ultimo per gli stessi motivi di cui al primo parametro.)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, ultimo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze