Corte costituzionale
Sentenza n. 248/1992
Corte cost., sent. 3 giugno 1992, n. 248
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 248/1992
- Data di deposito
- 3 giugno 1992
- Data di decisione
- 20 maggio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:248
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18337
La norma che estende l'ambito della riparazione per ingiusta detenzione, dall'ipotesi di sentenze di proscioglimento passate in giudicato, anche a quelle di non luogo a procedere divenute inoppugnabili, non lede il principio di eguaglianza, in quanto la sentenza di non luogo a procedere ha formule terminative tipicizzate in gran parte coincidenti con quelle della sentenza di proscioglimento, per cui la riconducibilita' di ciascuna ipotesi alla disciplina di cui al primo ovvero al secondo comma dell'art. 314 cod.proc.pen. non da' luogo ad alcun problema applicativo. Viceversa la mancata estensione del diritto alla riparazione avrebbe determinato una irragionevole disparita' di trattamento in danno di chi, pur avendo subito una detenzione ingiusta, non sia stato poi rinviato a giudizio. Ne' e' di ostacolo che la sentenza di non luogo a procedere sia soggetta a revoca, perche' questa non costituisce un ordinario mezzo d'impugnazione, ma presuppone il sopravvenire o la scoperta di nuove fonti di prova, nel qual caso, se il procedimento per la riparazione e' ancora in corso, lo stesso deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale, mentre, qualora la somma sia stata gia' erogata, si potra' procedere alla ripetizione dell'indebito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, ultimo comma, Cost., ritenuto non violato quest'ultimo per gli stessi motivi di cui al primo parametro.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, ultimo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Bari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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