Corte costituzionale
Sentenza n. 247/1992
Corte cost., sent. 3 giugno 1992, n. 247
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 247/1992
- Data di deposito
- 3 giugno 1992
- Data di decisione
- 20 maggio 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:247
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Liguria n. 41 del 14 dicembre 1976
- art. 25, ultimo c., legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Parametri
Massime
Massima n. 18378
Non e' censurabile innanzi alla Corte costituzionale la mancata previsione, negli artt. 25, ult. comma, della legge n. 833 del 1978 e 1 della legge della Regione Liguria n. 41 del 1976, di un rimborso integrale, per prestazioni sanitarie fornite all'estero. In un sistema che, pur finalizzato alla tutela del diritto al bene primario della salute, non rivela - come gia' si e' ravvisato in passato - disegni di completa statalizzazione nei contenuti di attuazione, i quali restano perseguiti in forme non irragionevoli, rimane compito del legislatore, nella attuazione positiva degli interessi tutelati, il contemperamento con gli altri criteri costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento. Ed e' quindi inconferente il richiamo operato dai giudici a 'quibus' alla sentenza con cui e' stata riconosciuta la illegittimita' costituzionale della esclusione "in assoluto" di qualsiasi ristoro per prestazioni diagnostiche specifiche. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 1 della legge Regione Liguria 14 dicembre 1976, n. 41, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.) - Sull'accesso alle strutture private convenzionate v. S. n. 173/1987; sulla discrezionalita' del legislatore in ordine alle modalita' di tutela del diritto alla salute v. S. nn. 455/1990 e 40/1991; sul contrasto con il diritto alla tutela della salute della esclusione di qualsiasi ristoro per prestazioni diagnostiche specifiche: S. n. 922/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e 1 della legge Regione Liguria 14 dicembre 1976, n. 41 (Norme modificative ed integrative in materia di assistenza ospedaliera), in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 20 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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