Corte costituzionale
Sentenza n. 246/1992
Corte cost., sent. 3 giugno 1992, n. 246
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 246/1992
- Data di deposito
- 3 giugno 1992
- Data di decisione
- 20 maggio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:246
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 103 del 29 marzo 1991
- art. 6, comma 1, legge n. 166 del 1° giugno 1991
- art. 6, comma 1, legge n. 16 del 1° giugno 1991
- art. 6, comma 2, legge n. 166 del 1° giugno 1991
Parametri
Massime
Massima n. 18509
Secondo quanto piu' volte affermato dalla Corte il carattere di norma d'interpretazione autentica ricorre ove la legge, senza modificare il tenore testuale della norma interpretata, ne precisi il significato precettivo, scegliendo una fra le interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto sia espresso dalla coesistenza delle due norme, le quali permangono entrambe in vigore, incidendo la legge interpretativa sulla norma interpretata senza abrogarla. - Da ultimo: S. nn. 155/1990, 380/1990 e 6/1988, nonche' O. n. 205/1991.
Massima n. 18510
La disposizione dell'art. 6, comma primo, del decreto-legge n. 103 del 1991 (convertito in legge n. 166 del 1991) secondo la quale il termine di dieci anni stabilito dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (e successive modifiche) per proporre azione giudiziaria in materia di pensioni previdenziali, deve ritenersi posto a pena di decadenza, alla decadenza conseguendo l'estinzione del diritto ai ratei pregressi della pensione, ha natura di norma interpretativa (ved. massima A) la cui ratio sta nella volonta' del legislatore di dare all'art. 47 citato una portata diversa da quella attribuitagli - superando i contrasti delineatisi nella precedente giurisprudenza - dalle Sezioni unite della Cassazione, col riconoscere al termine stesso un carattere non sostanziale ma solo procedimentale. Pertanto la retroattivita' della norma in questione, in quanto conseguenza del suo carattere di norma interpretativa, non da' luogo a contrasto con il principio di razionalita', ne' con l'esigenza di tutela dei diritti previdenziali. Come la Corte ha riconosciuto, infatti, la conformita' a Costituzione delle leggi interpretative si riflette anche sull'elemento, ad esse connaturale, della retroattivita'. (Non fondatezza, in riferimento, sotto il profilo suindicato, agli art. 3 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma primo, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166). - Sulla retroattivita' delle leggi interpretative: S. nn. 123/1988 e 118/1957.
Massima n. 18514
Le conseguenze della decadenza sancita, riguardo alle controversie in materia di pensioni previdenziali (con interpretazione autentica - v. massima B - dell'art. 47, commi secondo e terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639), dall'art. 6, primo comma, del decreto-legge n. 103 del 1991 (convertito in legge n. 166 del 1991), in caso di mancata proposizione dell'azione giudiziaria nel previsto termine di dieci anni, consistono, oltre che nell'inammissibilita' dell'eventuale domanda giudiziale, nell'estinzione 'in praeteritum', dei soli ratei pregressi delle prestazioni previdenziali. Vanno percio' respinte le censure di incostituzionalita' formulate in base all'erroneo convincimento che l'estinzione coinvolgesse lo stesso diritto alla pensione che, come tale, resta invece imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza. (Non fondatezza, in riferimento, sotto il profilo su indicato, agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma primo, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166).
Massima n. 18515
Il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative ed e' da connettere alla circostanza che la legge interpretata costituisce il nucleo centrale della fattispecie che essa realizza insieme con la legge interpretativa, ponendosi come elemento costitutivo della stessa, con decorrenza, quindi, dal momento del suo venire in essere. Nella disciplina di tale retroattivita' il legislatore - salvo che si tratti di norme penali incriminatrici - ha tuttavia un'ampia discrezionalita', purche' non violi il principio di ragionevolezza o altri principi costituzionalmente garantiti: onde, come appartiene, nei limiti suddetti, al legislatore il potere di emanare norme retroattive, parimenti esso puo' limitare tale retroattivita' anche rispetto a norme che, per essere interpretative, hanno connaturale efficacia retroattiva. - Cfr. S. nn. 155/1990 e 822/1988.
Massima n. 18516
I limiti della discrezionalita' del legislatore nella disciplina della retroattivita' delle leggi interpretative (v. massima D) appaiono rispettati dal disposto dell'art. 6, secondo comma, del decreto-legge n. 103 del 1991 (convertito in legge n. 166 del 1991) in virtu' del quale le disposizioni del primo comma dello stesso articolo, le quali, con interpretazione autentica dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, stabiliscono che il termine decennale da questo previsto, riguardo alle controversie per pensioni previdenziali, per proporre l'azione giudiziaria, deve ritenersi posto a pena di decadenza, con conseguente estinzione del diritto ai ratei pregressi delle suddette prestazioni, non si applicano ai processi che alla data del decreto-legge fossero gia' in corso. In tal modo, infatti, si e' voluto ragionevolmente garantire le posizioni di coloro che avevano gia' proposto domanda in giudizio, fondandola sulla diversa interpretazione (ved. massima B) data alla norma dalle Sezioni unite della Cassazione. Non sussiste dunque la denunciata violazione dei principi di razionalita' e di tutela dei diritti previdenziali, ne' sotto il profilo della mancata estensione del trattamento piu' favorevole anche a chi non aveva ancora esperito il giudizio-secondo quanto sostenuto da alcuni dei giudici "a quibus" - ne' sotto il profilo - prospettato invece da altri - della mancata estensione decadenziale anche alle domande giudiziali gia' proposte. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 6, secondo comma, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166, 'in parte qua').
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi primo e secondo, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale), sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 20 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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