Corte costituzionale

Sentenza n. 243/1992

Corte cost., sent. 3 giugno 1992, n. 243

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
243/1992
Data di deposito
3 giugno 1992
Data di decisione
20 maggio 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:243

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 5, legge n. 773 del 20 ottobre 1982

Parametri

Massime

Massima n. 18335

Una deroga al principio solidaristico, su cui e' fondato l'istituto della pensione minima, potrebbe giustificarsi solo come misura indispensabile per la salvaguardia dell'equilibrio della gestione, ma il legislatore si preoccupa di impedire il verificarsi di tale condizione, prevedendo apposite forme di finanziamento dell'integrazione al minimo delle pensioni, quali il contributo soggettivo del dieci per cento sul reddito fino a quaranta milioni e di obblighi aggiuntivi di contribuzione a titolo di solidarieta'.

Massima n. 18336

Nel disporre, in materia di previdenza per i geometri, riguardo alla pensione di vecchiaia, che la misura della pensione minima non puo' in alcun caso superare (criterio c.d. del sottominimo) la media del reddito professionale degli ultimi dieci anni dichiarato dall'iscritto ai fini dell'I.R.PE.F., rivalutato nella misura del 100%, l'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, si pone in contrasto sia con la finalita' dei flussi economici destinati a finanziare l'integrazione al minimo delle pensioni (v. massima A), sia con il requisito di adeguatezza della pensione alle esigenze di vita. Pertanto va dichiarato illegittimo per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.. - Nello stesso senso, riguardo ad altre norme della medesima legge, concernenti le pensioni di inabilita' e invalidita': S. n. 243/1990. V. anche, per l'abrogazione di disposizioni di analogo contenuto, in materia di previdenza forense e di previdenza per gli ingegneri e architetti, le leggi 11 febbraio 1992, n. 141 (art. 1, terzo comma) e 11 ottobre 1990, n. 290 (art. 2, quinto comma).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze