Corte costituzionale
Sentenza n. 243/1992
Corte cost., sent. 3 giugno 1992, n. 243
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 243/1992
- Data di deposito
- 3 giugno 1992
- Data di decisione
- 20 maggio 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:243
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 5, legge n. 773 del 20 ottobre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 18335
Una deroga al principio solidaristico, su cui e' fondato l'istituto della pensione minima, potrebbe giustificarsi solo come misura indispensabile per la salvaguardia dell'equilibrio della gestione, ma il legislatore si preoccupa di impedire il verificarsi di tale condizione, prevedendo apposite forme di finanziamento dell'integrazione al minimo delle pensioni, quali il contributo soggettivo del dieci per cento sul reddito fino a quaranta milioni e di obblighi aggiuntivi di contribuzione a titolo di solidarieta'.
Massima n. 18336
Nel disporre, in materia di previdenza per i geometri, riguardo alla pensione di vecchiaia, che la misura della pensione minima non puo' in alcun caso superare (criterio c.d. del sottominimo) la media del reddito professionale degli ultimi dieci anni dichiarato dall'iscritto ai fini dell'I.R.PE.F., rivalutato nella misura del 100%, l'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, si pone in contrasto sia con la finalita' dei flussi economici destinati a finanziare l'integrazione al minimo delle pensioni (v. massima A), sia con il requisito di adeguatezza della pensione alle esigenze di vita. Pertanto va dichiarato illegittimo per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.. - Nello stesso senso, riguardo ad altre norme della medesima legge, concernenti le pensioni di inabilita' e invalidita': S. n. 243/1990. V. anche, per l'abrogazione di disposizioni di analogo contenuto, in materia di previdenza forense e di previdenza per gli ingegneri e architetti, le leggi 11 febbraio 1992, n. 141 (art. 1, terzo comma) e 11 ottobre 1990, n. 290 (art. 2, quinto comma).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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