Corte costituzionale
Sentenza n. 232/1992
Corte cost., sent. 27 maggio 1992, n. 232
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 232/1992
- Data di deposito
- 27 maggio 1992
- Data di decisione
- 18 maggio 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:232
Norme oggetto del giudizio
- art. 97, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 18334
Come la Corte ha gia' affermato, in caso di concorso della pensione con altra prestazione retribuita, e' ragionevole che il legislatore tenga conto della maggiorazione di compenso derivante al pensionato a seguito della nuova attivita' e, dunque, non e' di per se' illegittima l'eventuale riduzione del trattamento pensionistico complessivo: tuttavia, tale riduzione puo' essere giustificata e risultare quindi compatibile col principio stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione, soltanto se e' correlata ad una retribuzione della nuova attivita', tale che ne giustifichi la misura; mentre, per converso, risulta irragionevole che sia disposta la decurtazione del trattamento complessivo senza che venga stabilito il limite minimo dell'emolumento dell'attivita' esplicata, oltre il quale la decurtazione diventa operante. Ne consegue che viola l'art. 36, primo comma, della Costituzione, e pertanto va dichiarato costituzionalmente illegittimo, l'art. 97, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui dispone che al titolare di pensione o di assegno rinnovabile, che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici non compete la tredicesima mensilita' per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita, senza determinare la misura della retribuzione, oltre la quale la tredicesima mensilita' non compete. La determinazione di tale misura e delle connesse statuizioni, ivi compresa quella concernente la decorrenza, spetta al legislatore e deve attuarsi in modo da salvaguardare il richiamato precetto dell'art. 36, primo comma, della Costituzione. - Con analoghe decisioni, in base allo stesso principio: S. nn. 566/1989, 204/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 97, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima mensilità.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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