Corte costituzionale
Sentenza n. 201/1992
Corte cost., sent. 28 aprile 1992, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 201/1992
- Data di deposito
- 28 aprile 1992
- Data di decisione
- 15 aprile 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:201
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, legge della Regione siciliana n. 37 del 10 agosto 1985
Parametri
Massime
Massima n. 18289
L'art. 5 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985 n. 37, nel prevedere espressamente la costruzione di recinzioni fra le opere da eseguire previa autorizzazione senza la necessita' della concessione edilizia, non introduce, come erroneamente ritenuto dal giudice 'a quo', elementi di difformita' rispetto alla legge statale, ma costituisce, invece, una specificazione chiarificatrice della previsione piu' generale, ancorata alla funzione dell'opera adottata anche dalla legislazione statale; l'art. 7 del d.l. n. 9, del 1982 non richiede, infatti, la concessione edilizia per le opere non suscettibili di utilizzazione separata e svolgenti un ruolo servente rispetto al bene principale, quali le pertinenze o gli impianti tecnologici al servizio di edifici gia' esistenti, nella evidente considerazione che queste non comportano trasformazione urbanistica o edilizia del territorio; deve percio' escludersi sia la violazione del principio della riserva di legge statale in materia penale che una disparita' di trattamento fra i cittadini per la ritenuta - ma non sussistente - differente disciplina in materia stabilita dalla regione Sicilia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, l. regione Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), nella parte in cui prevede che "l'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione .. per la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle di cui ai fondi rustici di cui all'art. 6", in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modica, sezione distaccata di Scicli, con ordinanza del 5 luglio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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