Corte costituzionale
Sentenza n. 200/1992
Corte cost., sent. 28 aprile 1992, n. 200
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 200/1992
- Data di deposito
- 28 aprile 1992
- Data di decisione
- 15 aprile 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:200
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18311
La sentenza di non luogo a procedere appartiene esclusivamente al procedimento ordinario, collocandosi all'esito dell'udienza preliminare come uno dei possibili epiloghi di tale udienza. Siffatta tipologia di pronuncia non ha invece ingresso nel procedimento avanti al pretore, in quanto privo di udienza preliminare. In tale procedimento, pertanto, l'unica pronuncia adottabile, prima del dibattimento, nei casi in cui non debba pronunciarsi condanna, e' (fuori dell'ipotesi di accesso ai riti semplificati di deflazione) una decisione di proscioglimento in tutto assimilabile alla decisione emessa prima del dibattimento a norma dell'art. 469 del codice di procedura penale.
Massima n. 18312
Anche se impropriamente denominata "di non luogo a procedere", la sentenza con cui il giudice delle indagini preliminari di pretura dichiari l'estinzione del reato per intervenuta oblazione, va considerata (v. massima A) sentenza di proscioglimento e pertanto se per il medesimo fatto e contro la stessa persona sia stata pronunciata in giudizio - come nella specie - anche una sentenza di condanna, e' quest'ultima che, in applicazione dell'art. 669, ottavo comma, cod. proc. pen., va dichiarata ineseguibile. Deve dunque respingersi la censura di incostituzionalita' formulata, in riferimento ai principi della eguaglianza e del 'favor rei', riguardo all'art. 669, nono comma, cod. proc. pen., (secondo il quale nel conflitto fra una sentenza di non luogo a procedere - quando questa sia veramente tale - e una sentenza pronunciata in giudizio o un decreto penale, prevalgono i secondi) in quanto basata su una errata interpretazione della disposizione impugnata, non riferibile al caso. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669, nono comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669, nono comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Catania - Sezione distaccata di Acireale con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze