Corte costituzionale

Sentenza n. 200/1992

Corte cost., sent. 28 aprile 1992, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
200/1992
Data di deposito
28 aprile 1992
Data di decisione
15 aprile 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:200

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18311

La sentenza di non luogo a procedere appartiene esclusivamente al procedimento ordinario, collocandosi all'esito dell'udienza preliminare come uno dei possibili epiloghi di tale udienza. Siffatta tipologia di pronuncia non ha invece ingresso nel procedimento avanti al pretore, in quanto privo di udienza preliminare. In tale procedimento, pertanto, l'unica pronuncia adottabile, prima del dibattimento, nei casi in cui non debba pronunciarsi condanna, e' (fuori dell'ipotesi di accesso ai riti semplificati di deflazione) una decisione di proscioglimento in tutto assimilabile alla decisione emessa prima del dibattimento a norma dell'art. 469 del codice di procedura penale.

Massima n. 18312

Anche se impropriamente denominata "di non luogo a procedere", la sentenza con cui il giudice delle indagini preliminari di pretura dichiari l'estinzione del reato per intervenuta oblazione, va considerata (v. massima A) sentenza di proscioglimento e pertanto se per il medesimo fatto e contro la stessa persona sia stata pronunciata in giudizio - come nella specie - anche una sentenza di condanna, e' quest'ultima che, in applicazione dell'art. 669, ottavo comma, cod. proc. pen., va dichiarata ineseguibile. Deve dunque respingersi la censura di incostituzionalita' formulata, in riferimento ai principi della eguaglianza e del 'favor rei', riguardo all'art. 669, nono comma, cod. proc. pen., (secondo il quale nel conflitto fra una sentenza di non luogo a procedere - quando questa sia veramente tale - e una sentenza pronunciata in giudizio o un decreto penale, prevalgono i secondi) in quanto basata su una errata interpretazione della disposizione impugnata, non riferibile al caso. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669, nono comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669, nono comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Catania - Sezione distaccata di Acireale con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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