Corte costituzionale
Sentenza n. 2/1992
Corte cost., sent. 22 gennaio 1992, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/1992
- Data di deposito
- 22 gennaio 1992
- Data di decisione
- 20 gennaio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:2
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17743
L'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che esclude la risoluzione del contratto di locazione a seguito del pagamento - in udienza o entro un termine di grazia - dei canoni scaduti e che, secondo la interpretazione della Corte di cassazione, e' applicabile solo nel procedimento di convalida di sfratto per morosita' dinanzi al pretore o al conciliatore e non anche nel giudizio ordinario di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 cod.civ., e' ispirato non a mero criterio di favore per il conduttore moroso, ma alla "ratio" della legge n. 392 del 1978 di conservare continuita' al rapporto di locazione, giustificandosene l'applicazione in una fase processuale caratterizzata dalla ristrettezza dei termini per la "vocatio in ius" e da una cognizione sommaria, dove alla mancata comparizione si ricollega automaticamente l'effetto risolutorio del rapporto. Per converso, non e' irragionevole la esclusione di questo strumento in un giudizio, quale e' quello ordinario di risoluzione per inadempimento assistito dalle garanzie di una cognizione piena e tendenzialmente improntato a tempi processuali piu' dilatati, non potendo compararsi in termini di "melior o deterior condicio" le diverse situazioni del conduttore convenuto in sede di procedimento speciale e del conduttore convenuto in giudizio ordinario di risoluzione per inadempimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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