Corte costituzionale
Sentenza n. 199/1992
Corte cost., sent. 28 aprile 1992, n. 199
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 199/1992
- Data di deposito
- 28 aprile 1992
- Data di decisione
- 15 aprile 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:199
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18247
Nel dubitare in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. della legittimita' costituzionale dell'art. 66, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui stabilisce la conversione delle sanzioni sostitutive anche a fronte di una sola violazione delle prescrizioni comportamentali imposte, cosi' impedendo al giudice ogni valutazione sulla effettiva lesivita' della condotta trasgressiva, il giudice rimettente pone a raffronto l'istituto della revoca delle misure alternative alla detenzione, la cui disciplina invece riconosce al giudice ampi poteri delibativi; tale raffronto, tuttavia, non appare consentito dal momento che il fenomeno della conversione e' concettualmente diverso da quello della revoca, fondandosi, quest'ultimo istituto, su di un "contrarius actus" speculare a quello concessivo del beneficio, si' che appare del tutto logico riconoscere al giudice anche nel caso della revoca la stessa sfera di discrezionalita' attribuita ad esso nella fase di concessione del beneficio; cio' non ricorre nel caso dell'istituto della conversione consistente in una trasformazione della sanzione sostitutiva a seguito di un "fatto sopravvenuto" tipizzato dall'ordinamento ed in grado di influire non sulla modalita' esecutiva bensi' sullo stesso tipo di pena da applicare.
Massima n. 18248
Indipendentemente dalla raffrontabilita' o meno degli istituti della conversione delle sanzioni sostitutive e della revoca delle misure alternative alla detenzione, l'art. 66 primo comma, della legge n. 689/1981, - che prevede la conversione delle sanzioni sostitutive a fronte della violazione anche di una sola delle prescrizioni imposte, - non per questo limita la cognizione del tribunale di sorveglianza al semplice accertamento della intervenuta violazione del "prescrizionale" e della sua riferibilita' alla volonta' colpevole del condannato, come erroneamente ritenuto dal giudice rimettente; deve al contrario riconoscersi che non ogni singola infrazione al prescrizionale di comportamento e' in se' per se' sufficiente a determinare la conversione delle sanzioni sostitutive, essendo il giudice tenuto a valutare, in funzione del principio enunciato dall'art. 27, terzo comma, Cost., se il comportamento del condannato che abbia trasgredito anche ad una sola delle prescrizioni imposte, presenti quelle connotazioni tali da costituire elemento sintomatico della inadeguatezza della sanzione sostitutiva a perseguire la funzione rieducativa che e' loro propria; cosi' interpretando l'impugnato art. 66, primo comma, l. n. 689/1981, si assegna al sistema la necessaria flessibilita' e coerenza, che, sola, puo' dirsi rispondente alle reali finalita' dell'istituto ed al su richiamato precetto costituzionale. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 66, primo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost.).
Massima n. 18249
L'art. 66 primo comma, l. n. 689/1981, per la parte relativa ai criteri di individuazione della restante parte di pena da convertire a seguito della accertata violazione delle prescrizioni comportamentali, non puo' essere interpretato nel senso - indicato dal giudice remittente - che gli effetti della conversione devono farsi decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la violazione - con la conseguenza che la conversione verrebbe ad avere efficacia retroattiva ove intervenisse in momento successivo al termine della esecuzione della sanzione sostitutiva, bensi' nell'unico modo possibile, conforme ai principi costituzionali, e cioe' nel senso che la conversione potra' operare solo nei limiti in cui il rapporto esecutivo sia ancora in essere, essendo necessario che residui una parte di pena da espiare e quindi da convertire; cio' in quanto, dovendo, a norma dell'art. 57, l. n. 689/1981, le sanzioni sostitutive essere considerate equipollenti alla pena detentiva sostituita, l'espiazione delle prime produce effetti equivalenti alla espiazione della corrispondente pena sostituita. Cosi' interpretando l'impugnato art. 66, primo comma, l. n. 689/1981, sia nell'ipotesi in cui il provvedimento di conversione intervenga durante l'esecuzione della sanzione sostitutiva, sia nel caso in cui la conversione sia disposta in un momento successivo, il tribunale sara' previamente tenuto ad esaminare la condotta del condannato dal momento in cui e' intervenuta la violazione a quello in cui viene disposta la conversione, per accertare se e in che misura quella condotta abbia prodotto l'effetto estintivo di cui si e' detto ed eventualmente determinare la parte della pena non espiata che deve essere convertita. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 66, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 13 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 66, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevate, in riferimento agli artt. 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze