Corte costituzionale
Sentenza n. 197/1992
Corte cost., sent. 28 aprile 1992, n. 197
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 197/1992
- Data di deposito
- 28 aprile 1992
- Data di decisione
- 15 aprile 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:197
Parametri
- art. 2, legge regionale Sicilia n. 39 del 25 ottobre 1985
- art. 97, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 18252
Il Consorzio per l'autostrada Messina-Palermo non puo' assimilarsi agli enti pubblici economici concessionari di autostrade, ma si configura come un consorzio tra enti pubblici dotato di personalita' giuridica pubblica (art. 14, l.reg. n. 4 del 1965) non dissimile ne' dai consorzi tra comuni e province, previsti per provvedere a determinati servizi ed opere di comune interesse (art. 156 e ss., t.u. appr. 3 marzo 1934, n. 383 ne' dai consorzi previsti dall'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana (d.Pres. Reg. Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6, art. 24 e ss.), e, come tale, non si colloca fuori dall'area della pubblica amministrazione, soggetta all'intervento della disciplina legislativa egualmente rivolta alle altre amministrazioni pubbliche. - V. in tema di consorzi tra enti pubblici, Cass. S. U. 19 luglio 1976, n. 2849.
Massima n. 18253
Ai sensi dell'art. 2, legge reg. Sicilia 25 ottobre 1985, n. 39 - la quale opera nel contesto della normativa nazionale finalizzata alla sistemazione definitiva dei titolari di contratti stipulati sulla base dei provvedimenti statali per l'occupazione giovanile (l. n. 285 del 1987) e tende a dare attuazione alle disposizioni di principio e di indirizzo di cui alla legge n. 138 del 1984 - il Consorzio per l'autostrada Messina-Palermo legittimamente e' da ricomprendersi - in quanto ente pubblico (v. massima A) - tra gli enti tenuti a coprire il 75 per cento dei posti disponibili in organico con "idonei" negli esami espletati secondo la l. regionale n. 125 del 1980, recante norme per l'inserimento di giovani nella pubblica amministrazione. Tale disposizione non comporta violazione dell'art. 3 Cost., data l'impossibilita' di comparazione - per diversita' di disciplina giuridica (v. massima A) - con le altre societa' o enti pubblici economici, concessionari di autostrade, ne' irragionevolezza e lesione dell'art. 97 Cost., atteso che il personale in questione e' idoneo, a seguito di vaglio concorsuale, relativamente a specifiche qualifiche professionali iniziali di ciascuna carriera, ed e' quindi collocabile in ruolo secondo l'ordine di graduatoria, e che le assunzioni, non essendo ragionevolmente imposte a copertura totale dell'organico del Consorzio, non incidono sulla ordinaria previsione delle relative spese fisse gestionali ne' sulla discrezionalita' nei tempi di copertura dell'organico stesso. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, e 97 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, legge reg. Sicilia 25 ottobre 1985, n. 39).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39 (Sistemazione in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni nonché del personale di cui all'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8) con riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania con ordinanza dell'8 marzo 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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