Corte costituzionale
Sentenza n. 195/1992
Corte cost., sent. 28 aprile 1992, n. 195
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 195/1992
- Data di deposito
- 28 aprile 1992
- Data di decisione
- 15 aprile 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:195
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 2, legge della Regione Marche n. 35 del 21 maggio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 18492
L'art. 7, comma secondo, L. Reg. Marche 21 maggio 1980, n. 35 - concernente i poteri di nomina e designazione degli amministratori delle I.P.A.B. infraregionali - non e' divenuto inapplicabile ne' per effetto della sopravvenuta dichiarazione di parziale incostituzionalita' dell'art. 25, d.P.R. n. 616 del 1977 (tale pronuncia riguardando solo la soppressione delle I.P.A.B. infraregionali, il trasferimento ai comuni delle loro funzioni, del personale e dei beni, nonche' le eccezioni al trasferimento e le relative procedure), ne' per effetto della sopravvenuta L. regionale n. 43 del 1988 (la quale non ha abrogato, neppure tacitamente, la norma anteriore). Va dunque respinta l'eccezione di irrilevanza - formulata dalla Regione Marche sotto i detti profili - della questione di costituzionalita' dell'art. 7, comma secondo, cit.. - per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 25, d.P.R. n. 616 del 1977, v. S. n. 173/1981.
Massima n. 18493
I poteri di nomina e di designazione di amministratori delle I.P.A.B., se conferiti dall'autonomia statutaria dei singoli enti, sono esclusi dall'ambito delle funzioni in materia di beneficenza pubblica devolute alle regioni, talche' e' priva di fondamento la delega regionale ai comuni delle nomine e designazioni gia' demandate da disposizioni statutarie ad organi centrali o periferici dello Stato. Pertanto, l'art. 7, comma secondo, L. Reg. Marche 21 maggio 1980, n. 35 - il quale delega ai comuni le nomine e le designazioni di amministratori delle I.P.A.B. gia' rimesse ad organi statali "da disposizioni legislative o statutarie" - va dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole "o statutarie". - v. S. nn. 195/1987, 363/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge Regione Marche 21 maggio 1980, n. 35 (Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 25, settimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), limitatamente alle parole "o statutarie".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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