Corte costituzionale

Sentenza n. 195/1992

Corte cost., sent. 28 aprile 1992, n. 195

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
195/1992
Data di deposito
28 aprile 1992
Data di decisione
15 aprile 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:195

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 2, legge della Regione Marche n. 35 del 21 maggio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 18492

L'art. 7, comma secondo, L. Reg. Marche 21 maggio 1980, n. 35 - concernente i poteri di nomina e designazione degli amministratori delle I.P.A.B. infraregionali - non e' divenuto inapplicabile ne' per effetto della sopravvenuta dichiarazione di parziale incostituzionalita' dell'art. 25, d.P.R. n. 616 del 1977 (tale pronuncia riguardando solo la soppressione delle I.P.A.B. infraregionali, il trasferimento ai comuni delle loro funzioni, del personale e dei beni, nonche' le eccezioni al trasferimento e le relative procedure), ne' per effetto della sopravvenuta L. regionale n. 43 del 1988 (la quale non ha abrogato, neppure tacitamente, la norma anteriore). Va dunque respinta l'eccezione di irrilevanza - formulata dalla Regione Marche sotto i detti profili - della questione di costituzionalita' dell'art. 7, comma secondo, cit.. - per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 25, d.P.R. n. 616 del 1977, v. S. n. 173/1981.

Massima n. 18493

I poteri di nomina e di designazione di amministratori delle I.P.A.B., se conferiti dall'autonomia statutaria dei singoli enti, sono esclusi dall'ambito delle funzioni in materia di beneficenza pubblica devolute alle regioni, talche' e' priva di fondamento la delega regionale ai comuni delle nomine e designazioni gia' demandate da disposizioni statutarie ad organi centrali o periferici dello Stato. Pertanto, l'art. 7, comma secondo, L. Reg. Marche 21 maggio 1980, n. 35 - il quale delega ai comuni le nomine e le designazioni di amministratori delle I.P.A.B. gia' rimesse ad organi statali "da disposizioni legislative o statutarie" - va dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole "o statutarie". - v. S. nn. 195/1987, 363/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge Regione Marche 21 maggio 1980, n. 35 (Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 25, settimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), limitatamente alle parole "o statutarie".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze