Corte costituzionale

Sentenza n. 194/1992

Corte cost., sent. 28 aprile 1992, n. 194

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
194/1992
Data di deposito
28 aprile 1992
Data di decisione
15 aprile 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:194

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, regio decreto n. 3282 del 30 dicembre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 18390

Dal quadro di riferimento costituito dalle disposizioni delle leggi via via emanate in materia di patrocinio dei non abbienti in seguito al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (artt. 10-16 legge 11 agosto 1973, n. 533, riguardo alle controversie individuali di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria; art. 75 legge 4 maggio 1983, n. 184, riguardo alla adozione e all'affidamento dei minori; art. 15 legge 13 aprile 1988, n. 117, riguardo al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie; legge 30 luglio 1990, n. 217, riguardo ai procedimenti penali, o penali militari, e ai giudizi civili per risarcimento del danno e le restituzioni da reato) emerge, da una parte che l'istituto del gratuito patrocinio rappresenta una tutela assicurata ai non abbienti con un ambito tendenzialmente esteso ad ogni forma di esercizio della giurisdizione, in puntuale sintonia con il dettato costituzionale del terzo comma dell'art. 24 che fa riferimento ad azioni e difese "davanti ad ogni giurisdizione"; emerge altresi' una linea di tendenza - maggiormente aderente al citato precetto costituzionale - che privilegia l'anticipazione delle spese afferenti al patrocinio dei non abbienti rispetto alla mera gratuita' delle prestazioni ad esso connesse.

Massima n. 18391

La disciplina di base del patrocinio dei non abbienti e' costituita, ancor oggi, dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, atteso che il legislatore successivo alla Costituzione repubblicana ha operato settorialmente, pur avendo come obiettivo una radicale riforma dell'istituto. Anche in ordine agli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio la disciplina e' tuttavia variegata perche' alla disposizione inizialmente dettata dall'art. 11 del regio decreto n. 3282 del 1923, come modificato dalla legge 21 gennaio 1943, n. 46, si affiancano le discipline di settore (art. 14 della legge n. 533 del 1973, cui fanno riferimento anche gli artt. 75 della legge n. 184 del 1983 e 15 della legge n. 117 del 1988; art. 4 della legge n. 217 del 1990). In particolare l'art. 11 - oltre a prevedere benefici fiscali o di natura similare (esenzione dall'imposta di bollo, diritti o altre spese relative al compimento di atti giudiziari od amministrativi; annotazione a debito dell'imposta di registro) - contempla fondamentalmente due distinti effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio: la gratuita' di alcune prestazioni (la difesa del procuratore o dell'avvocato, l'attivita' degli ufficiali giudiziari, dei notai, dei periti; inserzioni in giornali incaricati di pubblicazioni giudiziarie) e l'anticipazione a carico dell'erario pubblico di alcune spese (quelle di viaggio e di soggiorno di funzionari e pubblici ufficiali; le spese dei periti; quelle necessarie per l'audizione di testimoni o per l'inserzione sui giornali dei provvedimenti di cui agli artt. 723, 727 e 729 del codice di procedura civile, nonche' della decisione di merito nel caso di cui all'art. 120 del codice di procedura civile e dell'ordinanza di vendita di cui agli artt. 534, 570 e 576 del codice di procedura civile).

Massima n. 18392

L'ampio riconoscimento che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi rappresenta anche l'ambito di attuazione della garanzia assicurata ai non abbienti per agire e difendersi "davanti ad ogni giurisdizione", sicche', ove sia riconosciuta dall'ordinamento una situazione soggettiva azionabile in giudizio od uno strumento processuale di tutela, il soggetto non abbiente non puo' esserne di fatto escluso perche' sprovvisto dei mezzi per agire e difendersi. Questa stretta connessione tra primo e terzo comma dell'art. 24 e' poi coerente con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione e con il compito - assegnato alla Repubblica dal successivo secondo comma - di rimuovere gli ostacoli, in tal caso di ordine economico, che altrimenti limiterebbero di fatto tale eguaglianza nella realizzazione di diritti ed interessi legittimi. Quindi, anche se l'inevitabile esigenza di progressivita' nella piena e soddisfacente attuazione del terzo comma dell'art. 24 della Costituzione giustifica una disciplina non ancora omogenea, bensi' variegata e differenziata per settori (sicche' "diversa questione, e non di legittimita' costituzionale, e' quella dell'adeguatezza di tale disciplina al fine garantito della Costituzione") non di meno la garanzia costituzionale non puo' soffrire soluzione di continuita', perche' la mancata assicurazione per i non abbienti dei "mezzi" per accedere ad una specifica tutela e' gia' essa stessa diniego della tutela con sostanziale vulnerazione anche del primo comma dell'art. 24. - Riguardo all'esigenza che il diritto di difesa sia "garantito a tutti su un piano di eguaglianza ed in forme idonee": S. nn. 149/1983, 188/1980 e 125/1979; sulla questione, non di legittimita' costituzionale, della "adeguatezza" della disciplina del gratuito patrocinio al fine della Costituzione: S. n. 114/1964; sulla illegittimita' dell'art. 11 del r.d. n. 3282 del 1923, nella parte in cui non prevede che il beneficio del gratuito patrocinio si estenda alla facolta' per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici: S. n. 149/1983; sul rimedio del gratuito patrocinio in relazione agli oneri patrimoniali che condizionano l'azione e la difesa giuridica: S. n. 41/1972.

Massima n. 18393

La mancata previsione nel censurato art. 11 del t.u. di legge sul gratuito patrocinio, appr. con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, - articolo che pure, per altro verso, (ved. massima B) considera la fase dell'esecuzione - di alcun obbligo anticipatorio a carico dello Stato riguardo alle spese necessarie per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare, di cui agli artt. 612-614 cod. proc. civ., fa si' che la parte istante, se non abbiente, non potendo provvedere essa stessa a tale anticipazione, debba rinunciare all'esecuzione in forma specifica, che pure rientra a pieno titolo nell'area di giurisdizione. L'art. 11 va quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24 e 3 Cost. (v. massima C), nella parte in cui non prevede, tra gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, - al di fuori dei casi in cui il giudice, a norma dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., risultando l'esecuzione in forma specifica eccessivamente onerosa per il debitore, abbia disposto che il risarcimento avvenga solo per equivalente - l'anticipazione a carico dello Stato delle spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta. Rimane comunque allo Stato, quando abbia dovuto anticipare le spese, il diritto alla ripetizione dalla parte esecutata o anche dalla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio qualora venga a cessare il suo stato di non abbienza (accertato secondo le prescrizioni degli artt. 15 e 16 dello stesso r.d. n. 3282 del 1923).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3282 (approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio) nella parte in cui non prevede, tra gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, l'anticipazione a carico dello Stato delle spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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