Corte costituzionale
Sentenza n. 192/1992
Corte cost., sent. 22 aprile 1992, n. 192
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 192/1992
- Data di deposito
- 22 aprile 1992
- Data di decisione
- 13 aprile 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:192
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 154 del 15 maggio 1991
- decreto-legge n. 83 del 16 marzo 1991
- art. 7, comma 2, legge n. 154 del 15 maggio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 18279
Con il d.l. n. 83/1991 conv. in legge n. 154/1991 il legislatore, nel quadro di una piu' ampia modifica dell'impianto repressivo degli illeciti tributari, ha previsto una nuova formulazione del reato di omesso versamento delle ritenute cui e' obbligato il sostituto d'imposta riconoscendo rilevanza penale solo a quelle omissioni che superano un determinato ammontare e cosi' depenalizzando soltanto quelle di minore ammontare costituenti reato secondo la previgente disciplina di cui al d.l. n. 482 del 1982; nel disciplinare poi il raccordo fra la nuova e la vecchia disciplina, pur confermando il principio della irretroattivita' delle disposizioni penali delle leggi finanziarie, ha altresi' contemplato delle eccezioni, derogando al suddetto principio, e prevedendo con l'art. 7 d.l. n. 83/1991 conv. in legge n. 154/1991 l'applicazione retroattiva della nuova e piu' favorevole disciplina alla condizione che l'autore provveda "alla regolarizzazione" delle violazioni poste in essere sotto la vigenza della previgente normativa. La verifica della legittimita' costituzionale dell'impugnato art. 7 d.l. n. 83/1991 conv. in legge n. 154/1991, nella parte in cui subordina la deroga al principio di irretroattivita' delle leggi penali finanziarie al previo esperimento della procedura di regolarizzazione, va condotta solo in riferimento alla fattispecie descritta nell'ordinanza di rimessione e quindi esclusivamente con riguardo alla parte in cui tale norma condiziona l'applicabilita' del secondo comma dell'art. 2 c.p. (abolitio criminis) alla previa "regolarizzazione" restando fuori dal 'thema decidendum' l'esame della medesima norma nella parte in cui condiziona alla stessa "regolarizzazione" l'operativita' del terzo comma dell'art. 2 c.p. prevedente l'applicazione della norma piu' favorevole quanto alla qualificazione del reato ed alla misura della pena.
Massima n. 18280
La "regolarizzazione" di cui all'art. 7 d.l. n. 83/1991 conv. in legge n. 153/1991 rappresenta un meccanismo complesso che opera attraverso una norma di deroga dell'art. 20 della l. n. 4/1929 (prevedente il principio di ultrattivita' delle norme penali finanziarie) che a sua volta pone un regime speciale rispetto a quello generale di cui all'art. 2 c.p. (prevedente il principio di retroattivita' delle norme penali piu' favorevoli), diretto a realizzare una situazione non dissimile dall'oblazione nell'ambito della variegata tipologia delle misure di clemenza condizionate, materia in cui e' ampia la discrezionalita' del legislatore che puo' creare inediti meccanismi di funzionamento nell'esercizio "della generale potesta' di clemenza dello Stato". L'imputato, quindi, non "regolarizza" la sua posizione fiscale si' da poter beneficiare della 'abolitio criminis', ma definisce la sua pendenza penale che tale rimane, accettando di assoggettarsi al pagamento di una somma di denaro ed in tal modo sottraendosi alla sanzione penale; ne' rileva il fatto che nell'oblazione, con il pagamento suddetto, il reato e' estinto mentre nel caso previsto dall'impugnato art. 7 il fatto non costituisce reato. - Sulla discrezionalita' del legislatore in ordine alla potesta' di clemenza v. O. n. 548/1987 e S. n. 369/1988.
Massima n. 18281
L'interesse al regolare pagamento dei tributi, che giustifica il rigido principio della ultrattivita' delle norme penali finanziarie, puo' essere liberamente apprezzato dal legislatore, il quale puo' anche ritenere che esso, in determinate fattispecie, sfumi del tutto, con conseguente incondizionata applicazione del generale principio di retroattivita' delle norme penali di favore, ovvero puo' optare per soluzioni intermedie quale e' quella di cui all'art. 7 d.l. n. 83/1991 conv. in legge 154/1991 espressa dalla depenalizzazione condizionata al pagamento di una somma di denaro; la somma corrisposta dall'imputato svolge una funzione sanzionatoria e rappresenta un momento di bilanciamento fra l'interesse al regolare pagamento dei tributi e l'interesse ad innescare un meccanismo di deflazione dei processi penali pendenti si' che non puo' dirsi violato l'art. 53 Cost. dal momento che permane l'interesse al regolare pagamento dei tributi come 'ratio' sottesa al meccanismo di regolarizzazione, anche se risulta affievolito rispetto all'interesse alla deflazione dei processi penali pendenti. Ne' contrasta con il principio di uguaglianza, la previsione di disciplina differenziata per chi tale regolarizzazione abbia operato e per chi viceversa non l'abbia effettuata attesa la diversita' delle situazioni poste a raffronto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo comma, d.l. 16 marzo 1991 n. 83 conv. in legge 15 maggio 1991 n. 154, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, decreto legge 16 marzo 1991 n. 83, convertito in legge 15 maggio 1991 n. 154 (Modifiche al decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Pesaro con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 13 aprile 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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