Corte costituzionale

Sentenza n. 190/1992

Corte cost., sent. 22 aprile 1992, n. 190

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
190/1992
Data di deposito
22 aprile 1992
Data di decisione
13 aprile 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:190

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 121 del 1° aprile 1981
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 24 aprile 1982

Parametri

Massime

Massima n. 18282

Le espresse previsioni legislative con cui sono stati estesi i benefici normativi ed economici, previsti per gli appartenenti alle ex carriere speciali dal d.P.R. 1 giugno 1972, n. 319, al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie dell'Amministrazione finanziaria, della Ragioneria generale dello Stato e delle Direzioni provinciali del tesoro (rispettivamente: art. 4, comma 14 bis, della legge 17 febbraio 1985, n. 17; art. 8, comma sesto, della legge 7 agosto 1985, n. 427; art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890) hanno un carattere del tutto derogatorio rispetto al sistema, ne' sono in alcun modo riconducibili alla disciplina delle carriere speciali e della loro soppressione, fondandosi piuttosto su un apprezzamento discrezionale del legislatore, che ha inteso estendere ad alcune categorie di pubblici dipendenti detti benefici sulla base di due presupposti, costituiti dall'articolazione del concorso di accesso su tre prove scritte e dall'analogia o identita' delle mansioni svolte rispetto a quelle degli appartenenti alle carriere speciali. Trattandosi pertanto di eccezioni fondate su uno specifico e circoscritto apprezzamento del legislatore, non puo' la Corte estendere tale disciplina oltre i casi espressamente considerati, compiendo valutazioni di fatto e scelte ordinamentali che il legislatore, nell'uso dei poteri che gli competono, non ha inteso fare. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 e della legge delega 1 aprile 1981, n. 121, 'in parte qua').

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'Interno) e della legge di delega 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza in epigrafe riportata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 13 aprile 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze