Corte costituzionale
Sentenza n. 190/1992
Corte cost., sent. 22 aprile 1992, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 190/1992
- Data di deposito
- 22 aprile 1992
- Data di decisione
- 13 aprile 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:190
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 121 del 1° aprile 1981
- decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 24 aprile 1982
Parametri
Massime
Massima n. 18282
Le espresse previsioni legislative con cui sono stati estesi i benefici normativi ed economici, previsti per gli appartenenti alle ex carriere speciali dal d.P.R. 1 giugno 1972, n. 319, al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie dell'Amministrazione finanziaria, della Ragioneria generale dello Stato e delle Direzioni provinciali del tesoro (rispettivamente: art. 4, comma 14 bis, della legge 17 febbraio 1985, n. 17; art. 8, comma sesto, della legge 7 agosto 1985, n. 427; art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890) hanno un carattere del tutto derogatorio rispetto al sistema, ne' sono in alcun modo riconducibili alla disciplina delle carriere speciali e della loro soppressione, fondandosi piuttosto su un apprezzamento discrezionale del legislatore, che ha inteso estendere ad alcune categorie di pubblici dipendenti detti benefici sulla base di due presupposti, costituiti dall'articolazione del concorso di accesso su tre prove scritte e dall'analogia o identita' delle mansioni svolte rispetto a quelle degli appartenenti alle carriere speciali. Trattandosi pertanto di eccezioni fondate su uno specifico e circoscritto apprezzamento del legislatore, non puo' la Corte estendere tale disciplina oltre i casi espressamente considerati, compiendo valutazioni di fatto e scelte ordinamentali che il legislatore, nell'uso dei poteri che gli competono, non ha inteso fare. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 e della legge delega 1 aprile 1981, n. 121, 'in parte qua').
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'Interno) e della legge di delega 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza in epigrafe riportata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 13 aprile 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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