Corte costituzionale

Sentenza n. 175/1992

Corte cost., sent. 15 aprile 1992, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
175/1992
Data di deposito
15 aprile 1992
Data di decisione
2 aprile 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:175

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18229

L'esclusione nel processo di pretura del rito direttissimo in alcune ipotesi deve essere sorretta, onde evitare ingiuste discriminazioni, da una adeguata 'ratio', strettamente connessa con la struttura e le caratteristiche del processo pretorile volute dal legislatore delegante. - S. n. 102/1991.

Massima n. 18230

L'esclusione, ex art. 566, nono comma, cod. proc. pen., della facolta' del pubblico ministero di procedere, anche davanti al pretore - cosi' come previsto, dall'art. 449, quarto comma, per il processo innanzi al tribunale - con giudizio direttissimo entro quindici giorni dall'arresto gia' convalidato, non trova giustificazione - contro quanto si afferma nei lavori preparatori - nel principio di speditezza. Al contrario, l'estensione di tale disciplina al rito pretorile, mentre non altera il carattere normale dell'ipotesi di cui al sesto comma dello stesso art. 566 (giudizio direttissimo contestuale alla convalida dell'arresto), consente di recuperare alla forma piu' celere del giudizio quelle particolari situazioni nelle quali il pubblico ministero, rilevando - solo dopo la convalida dell'arresto in flagranza - la completezza delle indagini svolte, ritenga che sia possibile procedere senza ulteriori ritardi alla celebrazione del dibattimento. Pertanto per la irragionevole disparita' che ne deriva, tra identiche situazioni processuali, assorbito il profilo di censura relativo all'art. 24 Cost., l'art. 566, nono comma, cod. proc. pen. va dichiarato illegittimo nella parte in cui esclude l'applicabilita' al rito pretorile dell'art. 449, quarto comma, stesso codice.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 566, nono comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude l'applicabilità al rito pretorile dell'art. 449, quarto comma, dello stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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