Corte costituzionale
Sentenza n. 175/1992
Corte cost., sent. 15 aprile 1992, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 175/1992
- Data di deposito
- 15 aprile 1992
- Data di decisione
- 2 aprile 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:175
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18229
L'esclusione nel processo di pretura del rito direttissimo in alcune ipotesi deve essere sorretta, onde evitare ingiuste discriminazioni, da una adeguata 'ratio', strettamente connessa con la struttura e le caratteristiche del processo pretorile volute dal legislatore delegante. - S. n. 102/1991.
Massima n. 18230
L'esclusione, ex art. 566, nono comma, cod. proc. pen., della facolta' del pubblico ministero di procedere, anche davanti al pretore - cosi' come previsto, dall'art. 449, quarto comma, per il processo innanzi al tribunale - con giudizio direttissimo entro quindici giorni dall'arresto gia' convalidato, non trova giustificazione - contro quanto si afferma nei lavori preparatori - nel principio di speditezza. Al contrario, l'estensione di tale disciplina al rito pretorile, mentre non altera il carattere normale dell'ipotesi di cui al sesto comma dello stesso art. 566 (giudizio direttissimo contestuale alla convalida dell'arresto), consente di recuperare alla forma piu' celere del giudizio quelle particolari situazioni nelle quali il pubblico ministero, rilevando - solo dopo la convalida dell'arresto in flagranza - la completezza delle indagini svolte, ritenga che sia possibile procedere senza ulteriori ritardi alla celebrazione del dibattimento. Pertanto per la irragionevole disparita' che ne deriva, tra identiche situazioni processuali, assorbito il profilo di censura relativo all'art. 24 Cost., l'art. 566, nono comma, cod. proc. pen. va dichiarato illegittimo nella parte in cui esclude l'applicabilita' al rito pretorile dell'art. 449, quarto comma, stesso codice.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 566, nono comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude l'applicabilità al rito pretorile dell'art. 449, quarto comma, dello stesso codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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