Corte costituzionale
Sentenza n. 166/1992
Corte cost., sent. 8 aprile 1992, n. 166
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 166/1992
- Data di deposito
- 8 aprile 1992
- Data di decisione
- 30 marzo 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:166
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 21 aprile 1972
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 97, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 17999
Ove il giudice "a quo", anziche' formulare un giudizio finalizzato alla valutazione della rilevanza della questione, abbia, con pronuncia "parziale", sostanzialmente respinto il ricorso dell'attore, formulando in tal modo un giudizio immediatamente e definitivamente applicativo della legge indubbiata, la questione di legittimita' costituzionale sollevata con successiva ordinanza e' inammissibile per difetto di pregiudizialita', non potendo piu' dipendere da essa la gia' intervenuta definizione della controversia. (Nel caso di specie, la pronuncia "parziale" - al di la' dell'espressione usata nel dispositivo - afferma testualmente e conclusivamente, nella motivazione, che il ricorso deve essere respinto). - S. n. 242/1990.
Massima n. 18000
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma secondo, del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, concernente il collocamento "fuori ruolo" dei professori universitari nominati docenti presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, va dichiarata inammissibile per difetto di pregiudizialita', essendo stata sollevata dopo che, nel giudizio "a quo", si era gia' esaurita la materia del contendere, per effetto di precedente pronuncia "parziale" di sostanziale reiezione del ricorso. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). - V. massima precedente e S. n. 242/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472 ("Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione"), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale degli Abruzzi - sezione staccata di Pescara, col provvedimento indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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