Corte costituzionale

Sentenza n. 166/1992

Corte cost., sent. 8 aprile 1992, n. 166

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
166/1992
Data di deposito
8 aprile 1992
Data di decisione
30 marzo 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:166

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 21 aprile 1972

Parametri

Massime

Massima n. 17999

Ove il giudice "a quo", anziche' formulare un giudizio finalizzato alla valutazione della rilevanza della questione, abbia, con pronuncia "parziale", sostanzialmente respinto il ricorso dell'attore, formulando in tal modo un giudizio immediatamente e definitivamente applicativo della legge indubbiata, la questione di legittimita' costituzionale sollevata con successiva ordinanza e' inammissibile per difetto di pregiudizialita', non potendo piu' dipendere da essa la gia' intervenuta definizione della controversia. (Nel caso di specie, la pronuncia "parziale" - al di la' dell'espressione usata nel dispositivo - afferma testualmente e conclusivamente, nella motivazione, che il ricorso deve essere respinto). - S. n. 242/1990.

Massima n. 18000

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma secondo, del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, concernente il collocamento "fuori ruolo" dei professori universitari nominati docenti presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, va dichiarata inammissibile per difetto di pregiudizialita', essendo stata sollevata dopo che, nel giudizio "a quo", si era gia' esaurita la materia del contendere, per effetto di precedente pronuncia "parziale" di sostanziale reiezione del ricorso. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). - V. massima precedente e S. n. 242/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472 ("Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione"), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale degli Abruzzi - sezione staccata di Pescara, col provvedimento indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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