Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1992

Corte cost., sent. 1° aprile 1992, n. 148

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
148/1992
Data di deposito
1° aprile 1992
Data di decisione
18 marzo 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:148

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, legge n. 184 del 4 maggio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 18259

Nel procedimento di adozione di minori stranieri, la questione di legittimita' costituzionale della norma, che fissa in non piu' di quaranta anni la differenza massima di eta' tra adottante e adottato, si pone come rilevante solo nella fase concernente la dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di idoneita' degli adottanti: infatti, per quanto attiene al prescritto divario di eta', e' solo in detta fase che e' possibile rapportare ad un determinato minore il divario stesso, la cui verifica nella precedente fase di dichiarazione di idoneita' degli adottanti - data l'assenza del minore medesimo - sarebbe ipotetica ed eventuale. (Rigetto della eccezione di inammissibilita' della questione prospettata, adducendo il difetto di rilevanza per essere stata la stessa sollevata dopo l'avvenuto accertamento della idoneita' dei coniugi alla adozione, anche relativamente al divario di eta' con l'adottando).

Massima n. 18260

Poiche' l'adozione, ai sensi degli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, Cost., deve trovare nella tutela dei fondamentali interessi del minore il proprio centro di gravita', essendo sempre poziore l'interesse del minore stesso alla soluzione piu' adeguata allo sviluppo della sua personalita', la previsione del divario di eta' tra adottanti e adottato puo' essere ragionevolmente intaccata in casi strettamente circoscritti ed eccezionali, per consentire la affermazione di interessi, particolarmente attinenti al minore ed alla famiglia, che trovano radicamento e protezione costituzionale e la cui esistenza in concreto sia rimessa al rigoroso accertamento giudiziale. - In tema di adozione, v. S. nn. 11/1981, 197/1986 e, piu' in particolare, S. n. 44/1990, sul non raggiunto divario minimo di eta' tra adottante e adottato, nonche' S. n. 184/1983, in ordine al divario massimo di eta' tra gli stessi.

Massima n. 18261

I valori costituzionali di protezione della personalita' dei minori (artt. 2 e 31 Cost.), la esigenza di un loro pari trattamento quando versino nella medesima condizione, come pure quella di salvaguardare la unita' familiare residuale o futura, impongono che per i fratelli e sorelle minori, parte di un nucleo familiare, i quali versino in eguale stato di adottabilita', sia mantenuta la comunanza di vita e di educazione, quando dalla separazione deriverebbe ad essi un danno grave, suscettibile di rigorosa valutazione da parte del giudice. Pertanto, stante che la legge, nel disciplinare l'adozione plurima impedisce - se non per gravi ragioni - l'affidamento di uno solo dei fratelli, tutti in stato di adottabilita' (art. 22, l. n. 184 del 1983), ma non disciplina in modo specifico i profili attinenti al divario di eta' con gli adottanti, quando per uno dei minori tale divario non rientri in quello previsto in via generale (art. 6, secondo comma, stessa l. n. 184 del 1983), il superamento del divario massimo di eta' con gli adottanti non puo' precludere di per se' (v. massima B) l'adozione del fratello o della sorella del minore adottabile o adottato. E' conseguentemente illegittimo l'art. 6, secondo comma, l. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente l'adozione di uno o piu' fratelli in stato di adottabilita', quando per uno di essi l'eta' degli adottanti supera di piu' di quarant'anni l'eta' dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) nella parte in cui non consente l'adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità, quando per uno di essi l'età degli adottanti supera di più di quarant'anni l'età dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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