Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1992

Corte cost., sent. 30 marzo 1992, n. 141

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
141/1992
Data di deposito
30 marzo 1992
Data di decisione
17 marzo 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:141

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1-bis, comma 1, decreto-legge n. 901 del 22 dicembre 1984
  • art. 1-bis, comma 2, decreto-legge n. 901 del 22 dicembre 1984
  • legge n. 42 del 1° marzo 1985

Parametri

Massime

Massima n. 18112

Non sussiste l'eccepito difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di costituzionalita' attinente al merito del giudizio amministrativo, ove dall'ordinanza di rimessione risulti che il giudice 'a quo' - nell'ambito delle valutazioni ad esso riservate - abbia implicitamente rigettato l'eccezione di inammissibilita' del ricorso. (Nella specie, il giudice 'a quo' ha affermato l'idoneita' dell'atto impugnato a determinare la "reviviscenza", ai sensi dell'art. 1-bis del d.l. n. 901 del 1984, di un piano per l'edilizia economica e popolare scaduto, cosi' implicitamente ritenendo attuale la lesione dell'interesse del ricorrente).

Massima n. 18116

La protrazione dell'efficacia temporale dei piani per l'edilizia economica e popolare scaduti prima del 1988 e' subordinata ad adempimenti qualificati da svolgersi entro limiti cronologici precisi (adozione di atti o inizio di procedimenti entro sei mesi dalla L. n. 42 del 1985 o dalla successiva scadenza del piano), e a tali adempimenti si collegano i successivi atti e procedimenti tipici che attribuiscono al procedimento di espropriazione ben definite scansioni temporali. Non puo' percio' ritenersi che la mancata previsione legislativa di termini per l'attuazione dei piani cosi' prorogati consenta una durata illimitata dei vincoli sulle proprieta' interessate, soprattutto in quanto fra i suddetti atti tipici rientra la fissazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni e dei lavori, secondo un principio che va applicato - contrariamente a un diffuso orientamento giurisprudenziale - anche nei procedimenti inerenti ai p.e.e.p., in modo da garantire, nella fase attuativa di essi, la tutela delle posizioni proprietarie. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 1-bis, commi primo e secondo, d.l. 22 dicembre 1984 n. 901, conv. in L. 1 marzo 1985 n. 42, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.). - Sulla regola della fissazione dei termini delle espropriazioni e dei lavori, S. n. 355/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1- bis, primo e secondo comma, aggiunto al decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901 (Proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici) dalla legge di conversione 1 marzo 1985, n. 42, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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