Corte costituzionale
Sentenza n. 140/1992
Corte cost., sent. 30 marzo 1992, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 140/1992
- Data di deposito
- 30 marzo 1992
- Data di decisione
- 17 marzo 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:140
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, legge n. 890 del 20 novembre 1982
- art. 5, comma 3, legge n. 890 del 20 novembre 1982
- art. 83, n. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 2, legge n. 1147 del 23 dicembre 1966
Parametri
Massime
Massima n. 18371
Anche nei giudizi elettorali - secondo la prevalente giurisprudenza - il deposito dell'avviso di ricevimento comprovante l'avvenuta notificazione a mezzo posta deve essere effettuato entro lo stesso termine previsto per il deposito del ricorso, pena l'irricevibilita' di quest'ultimo; pertanto, il mancato tempestivo adempimento di tale onere nel giudizio elettorale 'a quo', rende rilevante la questione di costituzionalita' intesa ad estendere ai processi amministrativi la diversa disciplina posta, per i giudizi civili, dall'art. 5, comma terzo, L. 20 novembre 1982 n. 890.
Massima n. 18372
L'applicabilita' ai soli giudizi civili, e non anche ai giudizi amministrativi, della disciplina posta dall'art. 5, comma terzo, L. 20 novembre 1982 n. 890 - il quale consente che l'allegazione dell'avviso di ricevimento comprovante l'avvenuta notificazione a mezzo del servizio postale avvenga oltre il termine perentorio previsto per il deposito del ricorso - determina una disparita' di trattamento non sorretta da alcuna ragionevole giustificazione atteso che, a fronte di adempimenti (e sanzioni) del tutto analoghi, quali quelli relativi al deposito del ricorso nel giudizio di Cassazione e nel giudizio amministrativo, sussiste l''eadem ratio' di assicurare l'effettivita' della tutela giurisdizionale, evitando che il ritardo dell'avviso di ricevimento impedisca la tempestivita' del deposito e determini l'improcedibilita' o l'irricevibilita' del ricorso. E' percio' illegittimo costituzionalmente - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 5, comma terzo, L. n. 890 cit., nella parte in cui non prevede la sua applicabilita' ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, ivi compresi i giudizi elettorali.
Massima n. 18374
Il principio di buon andamento della p.a., enunciato nell'art. 97, comma primo, Cost. mentre va riferito anche all'"organizzazione giudiziaria" in senso stretto, intesa come apprestamento di mezzi personali e strumentali per rendere possibile nel miglior modo l'attuazione della funzione giurisdizionale, non e' invece riferibile all'esercizio stesso di tale funzione, giacche' il processo e' momento e modo di attuazione di valori, la cui tutela e' assicurata da norme costituzionali secondo principi del tutto specifici, volti a regolare da un lato il diritto di azione e il diritto di difesa, garantendone alle parti l'effettivita' (artt. 24 e 113 Cost.), dall'altro, a dettare le regole fondamentali relative al concreto esplicarsi della giurisdizione, assicurando l'indipendenza e l'imparzialita' del giudice (artt. 101 e segg.), la motivazione e il controllo di legalita' delle decisioni (art. 111). - S. nn. 86/1982 e 18/1989.
Massima n. 18375
La disciplina processuale delle prove nei giudizi elettorali, riguardando l'esercizio della funzione giurisdizionale (e non gia' l'organizzazione giudiziaria in senso stretto), non puo' essere valutata, in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, in relazione al principio di buon andamento della p.a., contenuto nell'art. 97, comma primo, Cost.. (Non fondatezza - in riferimento a tale parametro, della questione di costituzionalita' dell'art. 83, n. 11, comma quinto, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, cosi' come sostituito dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966 n. 1147, in quanto limita alle risultanze documentali i mezzi di prova utilizzabili nei giudizi elettorali). - V. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, ivi compresi i giudizi elettorali;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, n. 11, quinto comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), così come sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni delle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), sollevata in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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